Lo sviluppo dei senatoconsulta culmina in epoca imperiale, nell’affermazione di Gaio che attribuisce loro forza di legge. Gaio, infatti, ritiene che essi siano produttivi di ius civile. Sino alla fine della repubblica, gli interventi del senato in ambito normativo, specie nel campo del diritto privato, erano stati piuttosto scarsi.

A partire dal I secolo d.C si manifesta un profondo cambiamento di tendenza: sia nel campo del diritto privato che in quello criminale,il senatoconsulto resta lo strumento normativo più adatto a porre in essere norme di carattere astratto e generale che sappiano disciplinare i rapporti all’interno della società e regolamentare quest’ultima.

Esso, in un certo senso, finisce per prendere il posto della lex , la quale come strumento normativo esaurisce il suo ruolo nel principato di Augusto. Per quanto concerne l’ambito del diritto privato, i principali senatoconsulta venivano attuati mediante l’esercizio dell’imperium del pretore, trovando piena efficacia nell’ambito del diritto onorario.

Tuttavia, giĂ  nel I secolo d.C, cominciarono ad apparire senatoconsulta che sembrano avere efficacia nel campo dello ius civile e i quali troveranno una loro concreta applicazione.

Nell’ambito della repressione criminale, fondamentale risulta essere l’affermazione di forme di repressione straordinaria.

In questo caso, i senatoconsulta non designano figure criminose nuove nè istituiscono nuovi tribunali permanenti. Essi semplicemente allargano e ridisegnano i contorni della fattispecie, estendendo le competenze delle singole quaestiones. Potevano, dunque, essere considerati come semplici provvedimenti interpretativi.

Il coinvolgimento diretto o indiretto della volontà imperiale nel procedimento di formazione del senatoconsulto portò al superamento di questa forma di provvedimento normativo, con l’emersione dell’oratio principis in senatu habita: è sempre più attestata, infatti, la prassi che l’imperatore prendesse l’iniziativa di proporre il senatoconsultum mediante una sua oratio, comunicata per iscritto e letta all’assemblea da un questore. Successivamente, la stessa presentazione in senato divenne semplicemente una forma di pubblicità e l’oratio principis finì per assumere essa stessa un’importante valore giuridico.

Essa manifestava, dunque, la forza di legge.

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