Jacque Le Goff si chiede se la vecchia Europa saprà rispondere alla sfida del mondo moderno. Secondo Vacca, partendo da ciò deve auspicarsi il progetto d’una nuova realtà europea nel senso di uno sviluppo di una grande tradizione comune e non con la sovrapposizione d’un modello “estraneo”. La stessa nozione di “diritto europeo” o di “diritto comune europeo” esprime concetti/progetti molto differenti e spesso incompatibili che anche a livello di didattica si manifestano in linee differenti es. il formante legislativo, specie la legislazione comunitaria ovvero il formante storico-dottrinario, con la rivalutazione della tradizione dl ius commune europeum come scienza giuridica asse portante della tradizione romanistica e quindi del diritto vigente. I giuristi delle diverse nazioni hanno affrontato questo problema diversamente: per gli inglesi sono i giudici gli esperti di diritti capaci di orientarsi nella molteplicità di situazioni configurabili nel contesto transnazionale; tra i giuristi continentali prevale invece la diffidenza per la costruzione casistica che essi identificano con un pericoloso ruolo creativo della giurisprudenza, e quindi sostengono che il nuovo diritto passa con un nuovo codice e ci si chiede se quest’ultimo si debba costituire “ a tavolino” da legislatori burocrati ovvero debba esser il risultato di una rinnovata scienza giur: francesi-italiani pensano si affidarsi al legislatore “politico”, diffidando da giudici/giuristi, mentre i tedeschi sono più vicini al sistema dottrinario.