Matrimonio e “conventio in manum”
Abbiamo due tipi di matrimonio, quello cum manu (manus = potestas del marito) e quello sine manu: il primo viene posto in essere mediante le forme previste per l’acquisto della manus da parte del marito; il secondo si fonda sulla semplice reciproca volontà dei coniugi di essere marito e moglie.
Vi erano dunque due diverse condizioni della donna sposata: uxor in manu, la quale era sotto la patria potestas del marito; uxor sine manu, la quale conservava il suo stato originario.
La conventio in manum era l’istituto mediante il quale il marito assumeva la potestas sulla moglie. Questi avveniva in tre modi:
– “Confarreatio”,atto costituito da una serie di rituali religiosi i quali si concludevano con l’unione spirituale dei due e con l’ingresso della moglie nella famiglia del marito;
– “Coemptio” molto simile alla mancipatio, a differenza che questa era espressamente compiuta matrimonii causa;
– “Usus” il quale era un caso di applicazione dell’usucapione il quale andava a riparare, dopo un anno, ad un errore od omissione della coemptio.
Il matrimonio era normalmente preceduto da “sponsio”, fidanzamento; il quale creava tra gli sponsalia una certa responsabilità a contrarre in futuro iustum matrimonium.
Validità e scioglimento del matrimonio
Secondo le XII Tavole, un matrimonio per essere valido deve avere certi requisiti.
Gli sposi devono essere puberi, sani di mente e non devono essere in rapporto di parentela naturale o civile; vi doveva essere reciproca capacità matrimoniale.
Con Augusto, venne fatto divieto agli ingenui appartenenti ai ceti più alti di sposare donne di dubbia fama, vale a dire attrici o liberte.
Vi era poi il divieto per la donna di contrarre nuovo matrimonio entro un certo tempo dallo scioglimento del primo, questo periodo di tempo viene chiamato “tempus lugendi”.
Nel tardo antico vengono stabiliti nuovi divieti a carattere religioso.
Il matrimonio si scioglie, per morte di uno dei coniugi. Alla morte era equiparata la perdita della libertà. Anche la perdita della cittadinanza comportava lo scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglieva anche in seguito al ripudio inviato da uno dei coniugi all’altro.
Il coniuge alieni iuris, non poteva divorziare senza il consenso del paterfamilias.
Nel matrimonio cum manu, il divorzio non comportava l’uscita della donna dalla famiglia del marito.
Il divorzio consensuale, resta valido.
Rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi
I rapporti personali fra i coniugi sono regolati più che altro dal costume.
Sul piano sociale vi è il dovere reciproco di fedeltà, rispetto ed assistenza.
L’adulterio è la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie; in base alla legislazione, il marito aveva il potere di uccidere il correo dell’adultera se colti in flagrante. Il marito comunque non poteva esercitare lo ius vitae ac necis sulla moglie. L’esercizio di tale potere spettava al padre naturale dell’adultera.
I rapporti patrimoniali sono diversi a seconda che il matrimonio sia cum manu o sine manu. Nel matrimonio cum manu non si possono avere rapporti patrimoniali tra i coniugi, perché la moglie è priva di capacità giuridica. Nel matrimonio sine manu si ha la separazione dei beni, quindi la donna è titolare del proprio patrimonio e lo amministra senza l’ingerenza da parte del marito. Vi erano poi dei beni chiamati “parapherna” che erano di proprietà della moglie, ma venivano amministrati dal marito, come ad esempio la dote.
La dote se è costituita dall’avente potestà sulla donna è detta “dos profeticia”, oppure è “dos adventicia” quando è costituita dalla donna.
I negozi costitutivi della dote sono tre:
– La “dotis dictio” era una obbligazione verbale compiuta dall’avente potestà sulla donna, dalla donna stessa, o da un terzo debitore nei confronti della donna.
– La “promissio dotis” era un’applicazione della stipulatio, per il fatto che si faceva menzione della causa dell’obbligazione assunta.
– La “datio dotis” aveva invece effetti reali e consisteva nell’immediata trasmissione della proprietà delle cose facenti parte della dote mediante mancipatio, traditio o in iure cessio.
Poteva essere oggetto di dote qualsiasi diritto patrimoniale. Originariamente non andava restituita e rimaneva definitivamente nel patrimonio del marito. In seguito si ammise la dote profecticia dovesse essere restituita al paterfamilias di lei.