Gli istituti del conubium e del commercium permettono allo straniero la possibilità di compiere atti all’interno dell’ordinamento romano. Il conubium attribuiva la capacità a contrarre matrimonio fra appartenenti a civitatis diverse. Dall’unione di un cittadino romano con una cittadina straniera munita di conubium, nascevano figli liberi e con la cittadinanza romana, ma la moglie non acquisiva la cittadinanza romana a meno che non abbia contratto matrimonio cum manu.
Il commercium attribuiva invece allo straniero il potere di compiere i gesta per aes et libram.
L’acquisto della cittadinanza avviene per nascita, per manomissione solenne, per legge e per sentenza. In costanza di matrimonio è cittadino romano chi nasca da padre romano; in caso di filiazione fuori dal matrimonio, è cittadino romano chi nasce da madre romana.
Agli inizi del I sec. a.c. Fu emanata una legge, la “LEX MINICIA” secondo la quale in relazione all’unione tra una cittadina romana e uno straniero sprovvisto di conubium, il figlio andava a prendere la cittadinanza del padre.
Diveniva cittadino romano anche lo schiavo liberato con una manomissione solenne.
In oltre la cittadinanza romana era concessa mediante una lex oppure con atto del magistrato autorizzato da una legge.
La cittadinanza si perde con la perdita dello status libertatis oppure mediante sentenza del magistrato con l’allontanamento dai territori romani.