Nell’analizzare il Codice Teodosiano, il provvedimento che prima di ogni altro suscita attenzione resta il testo che molto più tardi sarebbe stato selezionato per entrare nel primo titolo del Codex repetitae praelectionis, e cioè la legge ora in CI 1, 1, 3. Esso va analizzato se non altro per il fatto di apparire l’opportuna cerniera fra il ius principale del prima di ‘Calcedonia’, e quello marcianeo contemporaneo e successivo al IV concilio ecumenico.
Tenuto conto che le prime due constitutiones teodosiane del Codice di Giustiniano avrebbero formalmente preservato l’idea normativa de fide lievitata dopo la definizione del Simbolo niceno, vi è da dire che – intervenuto nel frattempo il concilio ecumenico di Costantinopoli del 381, lo stesso anno di CTh 16, 5, 6 (= CI 1, 1, 2) – la successiva constitutio teodosiana (stavolta di Teodosio II) sarebbe invece apparsa a séguito dell’ulteriore assemblea conciliare ecumenica di Efeso del 431. A proposito di tale avvenimento ecclesiastico, sono da segnalare alcuni fatti che non solo attengono specificamente al concilio ecumenico efesino, ma riguardano pure il lungo periodo (anni 431 – 449) entro il quale non solo sarebbe stata data la legge di Teodosio II (poi sistemata in CI 1, 1, 3), ma sarebbero pure state approntate altre e diverse espressioni normative de fide ascrivibili allo stesso principe.
Su iniziativa formale di Teodosio II, appunto ad Efeso nel 431, si sarebbe tenuto un sinodo poi passato nella successiva riflessione ecclesiastica come il terzo dei concili ecumenici (dopo quello di Nicea, a. 325, e quello di Costantinopoli, a. 381). Se fino ad allora le discussioni teologiche (e quelle politiche connesse) si erano prevalentemente riferite alla dottrina trinitaria, stavolta esse sarebbero state centrate sul dogma della incarnazione. Le dispute, in anni recenti, erano state particolarmente alimentate dal vescovo di Costantinopoli Nestorio (allievo della scuola antiochena di Teodoro di Mopsuestia), e poi arricchite dalla diversa riflessione del vescovo di Alessandria Cirillo, nonché dal cambiamento degli atteggiamenti sovrani rispetto alla sostanza dei problemi che si dibattevano. Le discussione tra le due sedi episcopali (a parte gli antagonismi politici) riguardavano ora sia il tema dogmatico della incarnazione-divinità del Logos, sia quello riguardante la maternità della Vergine: madre di Dio, madre dell’uomo, e comunque madre di Cristo. Secondo Alois Grillmeier, il concilio del 431 non avrebbe dato alcun contributo diretto o immediato allo sviluppo della successiva formula cristologica; al più esso sarebbe stato un semplice legame di congiunzione tra i due sinodi ecumenici ‘limitrofi’, appunto quello di Costantinopoli del 381 e quello calcedonese del 451.
Sta di fatto che ad Efeso (tra Simbolo niceno pienamente confermato, epistule cirilliane, e vario altro ‘materiale’ sull’unità ipostatica del Cristo e sulla divinità di Maria), il concilio, sul piano disciplinare, avrebbe deposto Nestorio con il séguito di pesanti provvedimenti normativi. Tuttavia, la situazione politico-religiosa in più modi inevitabilmente connessa con le aspre controversie teologiche in corso non avrebbe comunque trovato una stabile e rapida definizione. Solo nel 433, con la sottoscrizione di una formula del Credo mediata in particolar modo fra le istanze degli antiocheni e quelle degli alessandrini, si sarebbero poste le basi di una certa tranquillità religiosa nella parte orientale. Un riscontro di ciò si ha nell’assenza di contemporanei provvedimenti legislativi riguardanti la catholica lex, almeno fino alla constitutio in CI 1, 1, 3 datata al 448.
Ben presto, però, si sarebbe aperta la cd. controversia eutichiana, ed avrebbe fatto sostanziosi passi il credo monofisita (ossia l’eresia più forte e popolare dell’ antichità cristiana). L’opposizione degli antiocheni alla elaborazione cirilliana, la stessa inquietudine ‘cristologica’ degli alessandrini (ora guidati da Dioscoro, il successore di Cirillo), i ‘tomi’ del patriarca costantinopolitano Prodo, gli interventi di Leone (il nuovo papa), le prese di posizione di importanti vescovi (Teodoreto di Ciro, Iba di Edessa e Dommo di Antiochia), avrebbero condotto ad altri incontri conciliari.
Prima una riunione del sinodo permanente di Costantinopoli nel 448, e poi un più largo incontro tenutosi ad Efeso nel 449, si sarebbero occupati nuovamente dei complessi temi cristologici già affrontati nel 4318. Nella prima occasione, la parte facente capo ai vescovi Teodoreto, Eusebio di Dorileo, Flaviano (il nuovo vescovo di Costantinopoli) e Dioscoro sarebbe riuscita a far condannare Eutiche e la sua dottrina, salvo subire poi un completo insuccesso l’anno seguente ad Efeso, dove avrebbe avuto luogo il sinodo conosciuto come latrocinium ephesinum, in cui sarebbero stati raccolti i sentimenti di rivalsa della sede episcopale alessandrina nei confronti di quella di Costantinopoli. Con il completo appoggio di Teodosio, il concilio si sarebbe concluso con la deposizione, insieme con altri, del vescovo Flaviano. Sulla via indicata dalle credenze monofisite esso avrebbe dichiarato ortodosso il già condannato Eutiche, trascurando del tutto la lettera che il papa aveva inviata a Costantinopoli solo un paio di mesi prima del sinodo, nella quale era racchiusa una sintesi della questione cristologica, con un contributo personale alla formula del Credo ortodosso: il cd. Tomus ad Flavianum.
Ritornando alla lettura dei materiali normativi teodosiani de fide, si deve badare ai provvedimenti con i quali l’impero avrebbe tenuto conto dei risultati dei due concili efesini: l’uno poi riconosciuto dalla chiesa come ecumenico; l’altro, viceversa, più semplicemente ‘generale’. Tra le fonti pervenute non solo vi è la referenza di CTh 16, 5, 66 relativa agli Acta conciliari del 431, ma vi sono pure le risultanze di un diverso provvedimento che avrebbe riguardato le decisioni testimoniate dagli Acta del ‘latrocinium’ del 449. Entrambi i testi starebbero a rappresentare il definitivo e nuovo atteggiarsi formale della normazione nei confronti del tema riguardante la catholica lex. In particolare bisogna parlare dell‘exemplum sacrae legis dato nell’a.449, pervenuto poi in lingua latina. Quanto alla interpretatio d’epoca postmarcianea, anteposta al testo della constitutio dal più tardo traduttore in latino è appunto soltanto da essa che si trae l’esplicita paternità documentale della legge:
Interpretatio legis Theodosii iunioris, quam pro Eutyche seductus a Chrysaphio promulgavit quam nunc ideo posui ut quia beatae memoriae principis Marciani lex hanc subsecuta destruxit, etiam tali collatione noscantur quid amplectendum quidque videndum sit de haereticis Nestorianis et fide catholica.
Olim quidem prius Nestorius, qui fuit Constantinopolitanus episcopus, nova et pestifera praeter illa quae tradita sunt […].
Nella costituzione è possibile rinvenire tutte quelle prescizioni e minacce normative già presento in CTh 16, 5, 66, e meglio ancora nella relativa e completa lectio in ACO 1, 1, 3, 68, Pure in essa si associavano infatti i nuovi eretici ai Simoniani ed ai ‘porfiriani’; così pure si tendeva a prevenire sia la possibilità dell’associazionismo eterodosso, sia la stessa eventualità di analogo proselitismo; altrettanto si disponeva, nei confronti dei contravventori, in ordine a ben precise limitazioni del ius privatum, e stavolta anche a più gravi sanzioni di natura corporale.
La parte della legge che rileva è il particolare e significativo riferimento formale proprio al sinodo ed ai suoi decreta con esplicito collegamento alla catholica lex. Se infatti nella constitutio in CTh 16, 5, 66 vi era stato un breve riferimento ai dogmi del concilio efesino del 431, in questa nuova legge teodosiana confermatoria degli Acta del ‘latrocinium’ gli argomenti letterali riguardanti sinodo e dogmi sarebbero divenuti l’elemento corroborante l’intera costruzione normativa. Sembra di capire che solo in ragione del sostegno doverosamente fornito dall’impero ai decreti del sinodo “apprezzati e confermati” dal sovrano, fosse lecito al diritto imperiale additare al mondo cattolico chi da allora in poi si potesse considerare come eretico. Inoltre solo grazie alle indicazioni fornite ad Efeso dal synodus-concilium il legislatore si sentiva autorizzato appieno ad ‘identificare’ senza tema di errore la catholica e orthodoxa fides.
Indipendentemente dal fatto che in questa legge Teodosio oscillasse vistosamente a favore dell’eresia eutichiana (che aveva trionfato ad Efeso II), è da notare il deciso orientamento formale del legislatore in relazione alla catholica lex. Assolutamente non vi è più traccia di alcun rinvio a singoli vescovi o a personalità specifiche. Solo il concilio ecumenico, o meglio i «sanctae synodi decreta» sui dogmi fungono da guida, sia per il principe sia per i sudditi, al fine di individuare il Credo ortodosso dei cattolici (indipendentemente dal fatto che per taluni risvolti questa ‘ortodossia’ teodosiana sarebbe poi stata riconosciuta eterodossa, da lì a poco, a Calcedonia). La legge identifica il definitivo passaggio, quanto allo specifico orientamento normativo, fra i modi della complessiva legislazione pubblicata nel 438 e quelli granché diversi degli anni successivi. Approvare e confermare i decreta del concilio sulla fede ortodossa proclamandoli ai sudditi, così pure obbligarne l’adesione scritta e la piena osservanza per tutti i vescovi, significava osservare quel tradizionale ruolo ‘civile’ dell’impero già autorevolmente teorizzato nel sec.IV da Ambrogio, e poi ampiamente rispecchiato nel Codex Theodosianus. Da allora in avanti il concilio ecumenico dei vescovi del mondo cristiano sarebbe divenuto l’unico referente possibile, sia dal punto di vista formale sia per la parte riguardante i contenuti, per le manifestazioni del ius principale.
Restando ancora con Teodosio II, e guardando alla terza legge del Codex repetitae praelectionis, ossia la costituzione in CI 1, 1, 3, datata dai moderni editori all’a.448, ha meravigliato la sua presenza codificatoria nella rubrica De summa Trinitate et de fide cattolica. È sembrato strano che i compilatori del sec.VI avessero preferito accogliere di séguito al testo teodosiano del 381 proprio una constitutio del 448 (in un primo momento persino assente dal corpo degli Acta del 431, ed inseritavi solo tardivamente), piuttosto che trascrivere la legge riguardante gli Atti di Efeso I (CTh 16, 5, 66), confermatoria dell’ultimo concilio ecumenico precendente a quello calcedonese, pur esso ecumenico, del 451 (e accolto in CI 1, 1, 4). La ragione è radicata in precise esigenze politico-religiose. In età giustinianea si sarebbe preferito l’inserimento nell’importante primo titolo del Codice di una costituzione che fosse in grado di attestare ancora nel 448 (dunque poco tempo prima della morte di Teodosio II) l’adesione del codificatore alla catholica fides ortodossa; non a caso, in nessun luogo del Codex repetitae praelectionis si sarebbe fatta menzione delle previsioni legislative riguardanti il latrocinium di Efeso.
È senz’altro da riconoscere come la costituzione in CI 1, 1, 3, a confronto con l’altra del 435 (CTh 16, 5, 66), potesse allora apparire maggiormente recente, ed essere perciò più vicina alla contigua constitutio ‘conciliare’ di Marciano del 452, divenuta appunto CI 1, 1, 4. Inoltre nella seconda metà del sec.VI era abbastanza diffusa la convinzione che la legge collocata in CI 1, 1, 3 risalisse addirittura all’a.449 (e non già al 448), e che pertanto rappresentasse l’ultima manifestazione legislativa ‘religiosa’ (ed ortodossa) di Teodosio II. In tal senso la testimonianza di Evagrio di Epifania (storico-scolastico della tarda epoca giustinianea) è sicuramente esplicita. Nel libro I della Historia, Evagrio avrebbe riferito proprio della constitutio teodosiana in CI 1, 1, 3, ne avrebbe parlato, però, solo dopo aver detto dei fatti del 449 riguardanti Eutiche, Flaviano, Crisafio e Dioscoro. Secondo Evagrio: “da Teodosio II sarebbe stata scritta una costituzione religiosissima [e dallo stretto contenuto antinestoriano] che è collocata nel primo libro del Codice di Giustiniano: essa è la terza del primo titolo”. Tale collocazione (imprecisa) al 449 della legge teodosiana in realtà già ‘vecchia’ di un anno rafforzava l’idea (nel sec.VI) della sua recenziorietà, confortando la convinzione contemporanea, nonostante i gravi fatti di Efeso II (il ‘latrocinium’), dell’ortodossia del suo autore, ed avvicinandola (nel gradimento dei compilatori) alle leggi degli anni 451-452 del pio Marciano.
A prescindere dal fatto se i commissari di Giustiniano conoscessero o meno il favore a suo tempo manifestato da Teodosio II per l’eretico ‘vincitore’ di Efeso II, va comunque sostenuta l’ipotesi che la legge del 448, assai più di quella del 435 (e cioè il testo di CTh 16, 5, 66), consentisse la rappresentazione di un corretto approccio del ius principale alla catholica lex. Se nella constitutio del 435, nonostante il tradizionale vigore delle contestuali disposizioni antieterodosse, l’unico orientamento per l’ortodossia del Credo era stato l’isolato rinvio ai decreta del “santo concilio” efesino, nonché un preliminare ma generico richiamo di un provvedimento antiariano di Costantino, nella legge del 448 invece, l’impero avrebbe indicato ai sudditi alcuni referenti ortodossi per la catholica lex: a sostegno dei precetti e delle sanzioni contestualmente previste, i Padri conciliari di Nicea e quelli di Efeso (dunque proprio il “santo concilio”), e così pure la loro professione di fede, sarebbero stati menzionati per ben due volte, e indicati ai destinatari della norma.
Dunque, nel trascegliere per la selezione compilatoria il testo del 448 (CI 1, 1, 3), non vi è alcun dubbio che l’intento fosse quello di testimoniare all’inizio del Codice, nel titolo de fide catholica, lo specifico segmento teodosiano che riuscisse a comprovare[1] l’ininterrotta ortodossia imperiale vista nel momento della sua continuità normativa. È naturale che per ottenere questo risultato non si sarebbe che potuto privilegiare il documento ‘religioso’ più tardo rispetto a quello del 435: questo proprio a causa del fatto che l’intera previsione legislativa, agli sgoccioli del regno di Teodosio II, era stata centrata in maniera determinante sui soli deliberati dogmatici conciliari sia niceni, sia efesini.
[1] dopo due brani di Teodosio ‘seniore’ (1, 1, 1 e 2), e prima di due leggi dei ‘cristianissimi’ Marciano e Giustiniano (1, 1, 4 e 5)