La svolta si ha col Principato: non cambia la tecnica scientifica dell’interpretatio che resta incentivata sul metodo casistico, bensì cambia il valore del responso (che diviene “fonte di produzione del diritto”). La scienza giuridica di quest’epoca trova nella personalità di Labeone un’interprete dei tempi nuovi, che padroneggia i risultati dell’interpretatio, ma ugualmente è capace di innovare con decisione.

Infatti le soluzioni innovative di Labeone sono spesso giustificate col ricorso all’equità (che può fondare sia l’applicazione analogica delle leggi/forme di tutela edittali sia la delimitazione dell’ambito d’applicazione di una norma sia dare luogo ad un precetto giuridico nuovo sancente un’esigenza di tutela per una situazione precedentemente non contemplata).

Esempi.

A) p.248,l: qui Labeone introduce l’applicazione analogica dell’editto “De incendio ruina rate nave expugnata”, (che prevedeva una sanzione nel quadruplo vs chi avesse compiuto rapine/saccheggiamenti nel corso di incendi, crolli rovinosi, naufragi, attacchi di pirati ) al caso dell’attacco condotto da rapinatori vs una casa o una vilal già oggetto di saccheggio.

B) p.248,l. Qui l’aequitas può suggerire al giurista di integrare soluzioni consolidate per es. circa l’ambito d’applicazione di una certa azione ovvero proporre l’introduzione di azioni “utili” per tutelare una situazione “analoga”; C)p.249,l. Qui Labeone ricorre alla considerazione dell’equità per delimitare in senso restrittivo l’ambito di responsabilità nell’azione processuale indotta dal pretore, dando equilibrio alla tutela delle parti, nella specifica situazione prevista dalla clausola edittale.

D) p.249,l. Qui Labeone qualifica iniquo il permettere all’attore avverso cui si fosse opposta l’exceptio doli, di contrapporre una replicatio doli e l’equità che giustificava la tutela concessa dal magistrato con l’exceptio doli imponeva infatti che nessun caso l’autore del comportamento “malizioso” traesse vantaggio dal suo operato.

E) p.249,l. Qui Ulpiano riferisce che, secondo quanto risultava da Pomponio, Labeone motivava espressamente una certa soluzione in materia di restitutio ad integrum a favore del minore di 25 anni con una valutazione comparativa tra interessi delle parti concretamente in gioco, entrambi ritenuti rilevanti dall’ordinamento pretorio sulla base di istanze “equitative”: questo è un caso specifico di doppia vendita, che vede il conflitto tra l’interesse del compratore in buona fede estraneo al negozio “viziato” (tutelato dall’editto Publiciano”) e l’interesse del minore di 25 anni (tutelato con la restitutio ad integrum): Labeone ritiene “più equo” privilegiare il minore, in quanto quest’ultimo non avrebbe potuto recuperare altrimenti il bene incautamente venduto o il suo valore (in questo modo si crea un’eccezione alla tutela del compratore 3° rispetto al negozio viziato: questa eccezione è però limitata ad un caso specifico, non producendo un’alterazione della ratio generale governante la tutela del compratore in buona fede).

In tutti questi casi Labeone si muove all’interno di una cosiddetta “equità civilistica”: i principi cui il giurista dà nella sua interpretatio attuazione appartengono tutti ai valori riconosciuti/tutelati dall’ordinamento della civitas ossia “sono valori già giuridicamente rilevanti”; tuttavia muta la prospettiva, in quanto il giurista si esprime come “iuris conditor”: i suoi responsi sono formulati come idonei a formare diritto e quindi possono esser usati dai giuristi successivi.

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