La lex Iulia iudiciorum publicorum venne fatta votare da Augusto, contemporaneamente alla lex Iulia privatorum, riordinatrice del processo privato. Tutti i punti più importanti del procedimento costituirono oggetto di dettagliata regolamentazione: le condizioni della capacità di giudicare, il numero dei patroni, le limitazioni del diritto d’accusa, il divieto di prestare testimonianza. L’album iudicum, già composto di tre decurie di senatori, di cavalieri e di tribuni aerarii, si compose, grazie alla lex Iulia, di tre decurie di equites, alle quali se ne aggiunse una quarta, composta da membri di un censo inferiore, per giudicare delle cause civili di più lieve entità. L’età richiesta per i giudici fu abbassata dai 30 ai 25anni. Non sembra che la lex Iulia abbia attribuito all’imperatore il potere di giudicare in grado d’appello avverso la sentenza pronunciata da una quaestio. Nondimeno, nel caso di condanna per un solo voto di maggioranza, Augusto poté avvalersi del diritto di aggiungere il proprio voto a quello di minoranza, in modo da ristabilire la parità dei voti e consentire l’assoluzione del reo.

A tale importante corpo di disposizioni si accompagnarono altre leggi, intese a disciplinare in modo particolare alcune forme di reato. Tra queste leggi, facciamo riferimento:

– a quella contro la corruzione elettorale, riducendo la pena ad una semplice multa accompagnata da interdizione quinquennali dai pubblici uffici

–  A quella che provvide ad un’accurata elencazione dei principali reati contro le pubbliche istituzioni o i privati cittadini.

– A quella contro l’uso indebito di denaro pubblico o contro il furto di cose sacre o religiose

– A quella che pone in essere una appurata elencazione delle varie specie di offesa alla maestĂ  del popolo romano.

Ad Augusto risale anche l’istituzione di due nuovi tribunali permanenti, per i reati di adulterio e per i crimini annonari.

Per quanto concerne la legge sull’adulterio, questa puniva l’unione sessuale sia con una donna maritata che con una donna non maritata di onesta condizione, nonché il favoreggiamento o lo sfruttamento di tali crimini. Non rientrava come figura autonoma di reato l’unione sessuale tra parenti o affini che era punita solo nel caso di concorso con l’adulterio o con lo stupro.

L’accusa era esercitabile dal marito o dal padre dell’adultera: tuttavia, il marito non poteva perdonare la donna e mettere a tacere il fatto. Nel caso in cui, una volta venuto a conoscenza del fatto, non sciogliesse il matrimonio,  era ritenuto colpevole di lenocinio. Il marito doveva, entro 60 giorni, dunque, intentare la causa. I rei erano puniti con la relegazione in isole diverse: oltre a ciò, la donna subiva la confisca della metà della dote e di un terzo dei beni parafernali; l’uomo la confisca della metà del patrimonio.

Quanto ai crimini annonari, le norme fondamentali in materia furono dettate dalla Lex Iulia de annona, che rese perseguibile , attraverso una quaestio, ogni forma di accaparramento e di speculazione rivolta ad un rincaro dei prezzi delle derrate alimentari, punendo i trasgressori con una pena pecuniaria.

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