Il sistema delle quaestiones perpetuae trovò definitiva ed organica sistemazione nella lex Iulia iudiciorum publicorum, fatta votare da Augusto nel 17 a.C., contemporaneamente alla lex Iulia iudiciorum privatorum, riordinatrice del processo privato.
Del vasto complesso legislativo ci sono pervenute solo frammentarie testimonianze, che comunque mostrano con chiarezza le linee e la portata del disegno di Augusto. Tutti i punti piĂą importanti del procedimento avanti alle giurie costituiscono oggetto di dettagliata regolamentazione:
- legittimazione attiva all’accusa
- le excusationes dal munus iudicandi
- il numero dei patroni
- le dispense dall’obbligo di testimoniare
- la custodia preventiva degli schiavi
- i rapporti fra giudici e parti in causa, ecc.
Le modalitĂ di instaurazione del processo furono semplificate: fu introdotta una forma scritta d’accusa a mezzo di uno speciale libello compilato e firmato dall’accusatore e depositato presso l’ufficio del magistrato preposto alla quaestio. Questo doveva contenere:
- il nome della persona contro cui l’accusa era promossa
- i dati di tempo di luogo del reato ed ogni circostanza ad esso relativa
- se il denunciante era analfabeta un terzo doveva sottoscrivere in sua vece
L’accusatore era tenuto a dar notizia all’accusato dell’accusa proposta nei suoi confronti, in modo da permettergli di comparire in tribunale nel giorno prefisso per difendersi. Se l’accusato aveva delle eccezioni da opporre doveva farlo prima di essere iscritto nel registro dei rei.
Sulla base di tale documento il magistrato, verificata la regolaritĂ dell’istanza, procedeva all’inscriptio inter reos dell’accusato e dava inizio al processo.
Furono anche introdotte alcune importanti innovazioni in ordine al reclutamento del personale adibito all’amministrazione della giustizia.
L’album iudicium, in precedenza formato di 3 decurie di senatori, cavalieri e tribuni aerarii (e dopo la riforma di Cesare di soli senatori e cavalieri), si compose di tre decurie di equites, alle quali fu aggiunta una 4° decuria, formata di membri di un censo inferiore, per giudicare delle cause civili di più lieve entità .
Una 5° decuria fu istituita in seguito da Caligola.
L’etĂ minima richiesta per i giudici fu abbassata dai 30 ai 25 anni. Ogni decuria godeva a turno di 1 anno di dispensa dal servizio e l’attivitĂ giudiziaria restava sospesa nei mesi di novembre e dicembre. Per evitare che le lungaggini processuali ostacolassero un’efficace persecuzione dei crimini furono giunti al calendario giudiziario piĂą di 30 giorni, che in precedenza erano destinati allo svolgimento dei giochi onorari.
Ad Augusto venne riconosciuto il diritto, in caso di condanna per un solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza per determinare parità di suffragi e consentire l’assoluzione del reo.