Il processo e l’azione
La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto consiste nella coattività, diretta o indiretta: dalla violazione della norma giuridica nasce la sanzione e la possibilità di chiedere che questa venga inflitta.
La sanzione è un danno giusto inflitto a chi abbia violato una norma.
L’inflizione della sanzione deve essere collegata all’accertamento della violazione, accertamento effettuato da un terzo imparziale; tale accertamento avviene attraverso il processo, in cui il terzo imparziale verifica la violazione della norma, dispone la sanzione e la infligge.
Per far avviare la macchina del processo privato, il soggetto ha l’onere di assumere l’iniziativa, cioè di esercitare l’azione.
Le fonti romane definiscono l’azione come “diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all’attore”.
Le actiones romane sono azioni tipiche cioè mezzi giudiziari atti a determinare situazioni giuridiche soggettive. Queste prevedono una certa forma rappresentate dai “certa verba” e dai “concepta verba”.
Tra le azioni distinguiamo quelle dichiarative e quelle esecutive.
L’azione dichiarativa tende all’accertamento della violazione e alla determinazione delle conseguenze.
L’azione esecutiva è volta a far infliggere la sanzione prevista a colui che ha violato.
Nell’ambito delle azioni dichiarative si distinguono poi le azioni di condanna, costitutive e di mero accertamento.
L’azione di condanna è volta ad ottenere dal giudice l’accertamento della violazione ed una pronuncia in cui si imponga un determinato comportamento a colui che ha violato.
Nelle azioni costitutive si chiede al giudice l’accertamento ed un’ulteriore pronuncia che produca direttamente la modificazione richiesta dall’attore.
Le azioni di mero accertamento hanno solo lo scopo di verificare se ci sia stata o meno la violazione di un diritto soggettivo.
Le “legis actiones” dichiarative
Nella storia del processo romano si hanno tre sistemi processuali: quello delle legis actiones, il processo formulare e, infine, la cognitio extra ordinem.
L’origine del processo romano è quella delle legis actiones che si dividono in dichiarative ed esecutive.
Le azioni dichiarative sono la “legis actio sacramento” (in rem ed in personam), la “actio per iudicis arbitrive postulationem” e “per condicionem”.
Le azioni esecutive sono la “legis actio per manus iniectionem” e quella per “pignoris capionem”. La più antica tra quelle dichiarative è la “legis actio sacramento”.
Tale procedura era divisa in due fasi: una fase in iure, dinanzi ad un magistrato il quale aveva il compito di impostare la controversia; ed una fase “apud iudicem” dinanzi al giudice cittadino scelto di comune accordo dalle parti, il quale doveva giudicare la controversia.
A seconda che l’actio avesse per oggetto una cosa o una persona avremo “legis actio sacramento” “in rem” oppure “in personam”.
Nell’agere in rem se ad oggetto vi fosse una cosa mobile la cosa oggetto della controversia doveva essere presente “in iure”. Nel caso fosse un immobile bastava invece un simbolo.
Nella recita dell’actiones non vi era distinzione tra convenuto e attore poiché tutti e due recitavano la stessa actio.
A seconda delle epoche cambia il significato del “sacramentum”. All’inizio era una formula di giuramento a carattere religioso. In epoca successiva, il sacramentum divenì una sorta di scommessa, con la quale ogn’una delle parti prometteva di pagare allo stato una certa somma nel caso avesse perso.
Quanto alla “legis actio sacramento in personam” l’attore afferma il proprio diritto mentre il convenuto lo nega.
La “legis actio per iudicis arbitrive postulationem” si usava soltanto per ottenere lo scioglimento di uno stato di comunione di un bene o di una eredità.
La “legis actio per condictionem” viene usata solo per far valere le obbligazioni che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di una determinata cosa o di una determinata quantità di denaro.
Le “legis actiones” esecutive
La “manus iniectio iudicati” è un’azione esecutiva diretta ad infliggere al debitore, già condannato in un processo dichiarativo, un danno fisico. Il debitore non poteva difendersi personalmente, ma doveva ricorrere ad un terzo che ne assumeva la difesa e l’eventuale onere nel caso in cui perdesse.
Altra forma di legis actio esecutiva è quella “per pignoris captionem” dove il creditore si impossessa di cose mobili appartenenti al debitore dopo avere pronunciato i certa verba. Questa azione era concessa di solito all’esattore delle imposte nei confronti del contribuente non pagante.
L’origine del processo formulare e la sua estensione ai cives
Nel processo con gli stranieri per la mancanza di un ordinamento comune alle due parti, il pretore giudicava in base alla sua auctoritas e alle istruzioni date dal magistrato al giudice scelto dai contendenti. Con l’andare avanti del tempo si venne a creare una raccolta di queste istruzioni le quali andarono a costituire dei formulari ai quali il pretore faceva riferimento.Successivamente pretore iniziò a utilizzare il processo formulare anche per le controversie tra cives per offrire una tutela giudiziaria laddove il ius civile non fosse stato in grado di farlo.
Questa situazione durò fino al I sec. a.c. quando con la LEX AEBUTIA le legis actiones e le formulae vennero messe sullo stesso piano di importanza per il ius civile. Dopo un secolo le legis actiones furono definitivamente abolite dalla LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM che fece del processo formulare il processo ordinario per le controversie private riguardanti materie tutelate dal ius civile. La LEX IULIA fissò poi anche i requisiti che il processo formulare doveva rispettare per far si che si avesse un giudizio legittimo ed avesse così effetti civili. Era necessario che il processo si svolgesse in Roma tra cittadini romani, e fosse giudicato da un unico giudice romano anch’egli. Tutti gli altri processi erano processi che si fondano esclusivamente sull’imperium del magistrato.
La “formula” e le “partes formularum”
La formula è il momento centrale del processo formulare. La struttura della formula era strutturata in questo modo: se a allora x ; se non a allora y. Vale a dire: se risulteranno le condizioni per accogliere la domanda dell’attore, tu giudice condanna; se non risulteranno, assolvi.
Le formule erano costruite su determinate strutture di discorso tipiche.
Le parti della formula sono quattro: “demonstratio”, “intentio”, “adiudicatio” e “condemnatio”.
Con la “intentio” l’attore dichiara su che cosa si basa la sua azione. L’intentio può essere certa o incerta: è certa quando si dichiara che il convenuto deve una cosa determinata; è incerta quando non viene determinato cosa il convenuto deve all’attore.
La “demonstratio” serve ad individuare l’oggetto della controversia.
La “condemniatio” è la parte della formula nella quale si da al giudice il potere di condannare o di assolvere.
La “adiudicatio” si trova solo nelle azioni con cui i comproprietari di una comunione.
I tipi delle azioni formulari
Una prima distinzione è quella tra azioni edittali e decretali: le prime sono quelle azioni, la cui formula viene proposta nell’editto; le seconde sono quelle in cui il pretore non proposte dall’editto e che trovano tutela nell’imperium del pretore.
In base alla struttura distinguiamo i “iudicia bona fidei”, le “actiones arbitrariae”, i “praeiudicia”.
I “iudicia bonae fidei” sono “actiones in personam” dove il mancato adempimento degli obblighi di una sentenza precedente da parte del convenuto è in buona fede; per tanto il pretore poteva ordinare al convenuto di svolgere una prestazione diversa.
Nelle “actiones arbitrariae” il giudice godeva di un ampio potere discrezionale.
I “praeiudicia” sono azioni di mero accertamento.
Le formule onorarie sono tre: le “formulae in factum conceptae”, le “formulae ficticiae” e le formulae con trasposizione di soggetti.
Le “formulae in factum conceptae” si hanno in seguito all’accertamento della intentio con la conseguente autorizzazione al giudice di condannare o assolvere il convenuto.
La “formula ficticia” contiene nell’intentio una una clausola che ordina al giudice di comportarsi come se fosse avvenuto un fatto in realtà non accaduto.
Le azioni con trasposizione di soggetti, sono azioni edittali o decretali in cui nella demonstratio o nell’intentio si indica un soggetto, mentre nella condemniatio ne indica un altro.
Exceptio e praescriptio
Exceptio era una clausola inserita nel iudicium,dove per pronunciare la condanna il giudice deve accertare l’inesistenza del fatto opposto dal convenuto. Questa veniva allegata ai concepta verba i quali altrimenti non avrebbero permesso al giudice di tenere conto di circostanze non previste nella loro formulazione.
I romani distinguevano le eccezioni in “peremptoriae” e “dilatoriae”, a seconda che potessero venire opposte in qualsiasi momento e contro ogni persona o che , invece, avessero un’efficacia limitata nel tempo o opponibili soltanto nei confronti di determinati soggetti.
La “praescriptio” era invece una premessa, che imponeva al giudice di considerare avvenuta la “litis contestatio”.
Il processo in iure
La convocazione in giudizio del convenuto avviene mediante la “in ius vocatio”, cioè l’intimazione di recarsi in tribunale che fa l’attore al convenuto. Essa è accompagnata da un “editio actionis”, in cui l’attore indica al convenuto il fondamento dell’azione.
Il convenuto, invocato in giudizio è tenuto a presentarsi immediatamente dinanzi al magistrato di persona o mediante un rappresentante.
La fase in iure del processo si esauriva genericamente entro lo stesso giorno della convocazione delle parti.
L’attore indicava nell’albo la formula che riteneva adatta alle proprie pretese dopodiché doveva specificare i fatti su cui fondava la sua richiesta.
Dopo di ciò iniziava una fase in cui le parti evidenziavano i punti in controversia da tener presenti per costruire la formula; se il convenuto ammette che l’azione intentata dall’attore è fondata si avviava un processo esecutivo.
Un altro mezzo che eliminava la controversia o influiva sul tipo di azione concessa è il giuramento. La parte che giura o vede rifiutato dalla controparte il giuramento risulta vittoriosa.
L’attore doveva porre particolare attenzione alla redazione della formula poiché poteva incorrere nella “pluris petitio”, che si aveva quando l’attore stesso avesse formulato errato il proprio diritto, aggravando l’obbligo del convenuto.
Abbiamo quattro forme di pluris petitio: re (oggetto del diritto in misura maggiore di quella reale), loco (luogo errato), tempore (periodo di pretesa errato), causa (prestazione pretesa errata).
Le parti dovevano poi accordarsi sul giudice privato. Poteva essere nominato giudice qualsiasi soggetto maschio capace d’agire, pubere, non colpito da cause d’infamia.
Se le parti non riuscivano a mettersi d’accordo, ne veniva estratto a sorte uno dall’albo dei giudici.
La fase in iure del processo si chiudeva con la “litis contestatio” che serviva a fissare i termini della controversia.
I mezzi ausiliari del processo formulare
I mezzi ausiliari del processo pretorio sono tutti fondati sull’imperium del magistrato.
Questi sono: “interdicta”, “stipulationes pretoriae”, “restitutiones in integrum”, “missiones in possessionem”.
L’interdictum è un’ordine del pretore che intima ad un soggetto di tenere un certo contegno.
La “stipulationes praetoria” si ha quando un soggetto chiede al magistrato di costringere un altro soggetto ad assumersi, un’obbligazione il cui contenuto era predeterminato nell’editto.
Con il termine “restituito in integrum” si indica il risultato di un provvedimento del pretore che si risolve praticamente in una datio actionis.
Le “missiones in possessionem” ed “in bona” consistevano in un atto che immetteva il soggetto che aveva posto istanza, nel possesso dei beni appartenenti ad altro soggetto.
Il processo “apud iudicem” e la sentenza
Nella fase apud iudicem, il giudice decideva la controversia secondo il proprio discrezionale parere. La sua sentenza dipendeva in gran parte dalle sentenze dei prudentes e dai rescriptia della cancelleria imperiale ai quali il giudice privato faceva riferimento.
Egli non era tenuto a dare motivazioni delle proprie decisioni e le parti potevano anche essere lasciate all’oscuro di queste. La sentenza del giudice privato non era soggetta ad impugnazione. La condanna aveva ad oggetto soltanto somme di denaro.
Il processo esecutivo
Il processo viene fatto per garantire l’esecuzione della sentenza.
L’esecuzione era prevalentemente patrimoniale. Si tratta di un’esecuzione a carattere generale, poiché, per qualsiasi credito si fosse proceduto, il debitore veniva a perdere tutto il proprio patrimonio, e nella procedura venivano soddisfatti anche tutti gli altri creditori.
La “cognitio extra ordinem”
Essa si svolge per intero dinanzi ad un organo dello stato che poteva essere un funzionario imperiale o un magistrato.
Nella cognitio si conoscono due forme di convocazione del convenuto: la “evocatio” e la “denuntiatio”.
La più diffusa è la denuntiatio, che consiste in un atto, in cui si espongono sommariamente i fatti al convenuto ed è contenuto l’invito a comparire dinanzi al giudice competente.
L’evocatio è invece una citazione pubblica fatta dall’ufficio giudiziario competente, in seguito all’iniziativa dell’attore.
La mancata comparizione del convenuto comporta la perdita automatica del processo.
Dinanzi al giudice le parti espongono in modo informale le proprie pretese, senza essere legate agli schemi formulari. La sentenza della non ha necessariamente ad oggetto una somma di denaro. Le sentenze cognitorie sono appellabili. In appello vi era direttamente il principe o il prefetto pretorio. L’appello doveva essere presentato intermini brevissimi dalla parte soccombente.
Il processo postclassico e giustinianeo
Nel processo postclassico vi è una profonda ristrutturazione degli organi giudicanti. Ai magistrati municipali rimane soltanto qualche causa di basso valore economico.
Giudice ordinario di primo grado è il governatore della provincia.
Le forme di citazione del convenuto variano con il tempo. Dapprima vi è la “litis denuntiatio”, una citazione scritta proveniente dall’attore e inviata con l’autorizzazione del giudice.Dal giorno della notifica corre un periodo di quattro mesi, entro i quali, per non incorrere in contumacia, le parti devono presentarsi dinanzi al giudice di primo grado competente.
Successivamente a questa forma si sostitui il “libellus conventionis”, con la quale l’attore si rivolge direttamente al giudice il quale convoca il convenuto mediante atto pubblico.
Il processo si svolge per intero dinanzi allo stesso giudice.
Dopo la convocazione e la comparizione delle parti si procede con la prima fase, chiamata “principium litis” dove vengono risolte le questioni processuali relative alla competenza per materia e territorio.
Dopo si ha il “medium litis”, in cui le parti mostrano le prove a favore della propria pretesa o difesa. Nel processo postclassico viene ad essere esteso il potere di iniziativa da parte del giudice con l’interrogatorio delle parti e con l’indicazione dei punti da provare.
Anche i criteri di valutazione delle prove subiscono sensibili modificazioni: vengono introdotte le prove legali, cioè quelle prove il cui valore è fissato dall’ordinamento.
In questo periodo si afferma poi il principio che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa il costo del processo.
Nel periodo postclassico, si viene definitivamente affermando il regime dell’appello. Giudice supremo d’appello è l’imperatore, il quale riconosce degni di appello supremo solo i casi giudicati in primo e secondo grado dai giudici illustri.