Fuori dal campo della repressione criminale la potestĂ coercitiva del magistrato cum imperio continuava ad esplicarsi liberamente con il solo limite della provocatio ad populum.
Il ricorso all’assemblea riguardava solo i casi in cui il magistrato intendesse infliggere al cittadino una misura capitale o assoggettarlo al pagamento di una multe eccedenti il limite di 3020 assi (originariamente 30 buoi e 2 pecore) fissato dalle leggi.
Non erano soggette a provocazione le misure coercitive di minore gravitĂ , come:
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multe inferiori alla maxima
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incarcerazione
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sequestro dei beni
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fustigazione Ă considerata misura autonoma rispetto all’esecuzione capitale fino alle Leges Porciae
Il diritto di provocare ad populum era limitato anche sotto altri profili: la provocazione poteva sperimentarsi solo domi, cioè in Roma ed entro una cerchia di 1000 passi dalla cittĂ . Oltre questo limite la potestĂ coercizionale del console riprendeva pieno vigore e il magistrato aveva facoltĂ di mettere a morte o condannare a verghe l’autore dell’infrazione senza ricorso al comizio.
Nella cittĂ di Roma il ricorso non poteva esercitarsi se il fatto era stato commesso:
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da uno straniero
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da uno schiavo
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da una donna
La provocatio era esclusa anche per gli illeciti religiosi, i quali venivano repressi attraverso la coercitio del pontefice massimo verso i sacerdoti subordinati.
Infine la provocatio era esclusa per:
- condanne del dittatore almeno fino al terzo secolo a.C.
- sentenze dei magistrati straordinari espressamente esentati
Solo in caso di perduellione flagrante la persecuzione si esercitava senza partecipazione dell’assemblea popolare (naturalmente se il reato non era flagrante, il reo era giudicato dai tribunali ordinari; si trattava pertanto di un caso eccezionale).
Il console delegava l’ufficio di procedere a due speciali commissari scelti per l’occasione: i DUUMVIRI PERDUELLIONIS, con il compito di proclamare la responsabilitĂ del reo e metterlo a morte senza giudizio (indicta causa). Venivano nominati dai consoli caso per caso e risultavano meri esecutori della pena. Ă™
La flagranza eliminava la necessitĂ di un processo: il reo non aveva la possibilitĂ di far valere le sue decisioni. Legate le mani e col capo velato veniva appeso a un albero sterile e battuto con le verghe fino alla morte.