Dotata di una potestas particolarmente incisiva e degli auspici maggiori, seppur non dotata di imperium, la censura trova collocazione fra le magistrature maggiori, insieme al consolato e alla pretura.

Particolarmente interessante, in riferimento alla censura, risulta essere la lex Aemilia che stabilì in diciotto mesi la durata massima dell’ufficio dei censori, ampliandone la durata rispetto a quella normale dei tribuni militum fissata in un anno. La legge Emilia sicuramente ha introdotto un momento di rilevante differenziazione fra i tribuni con potestà censoria e gli altri magistrati ordinari, tutti annuali.

Appena investiti della loro potestĂ , i censori, che di norma venivano eletti fra i senatori che avevano giĂ  ricoperto il consolato, emanavano un editto, con cui stabilivano la durata del censimento, che riguardava tutti i cittadini e annunciavano i criteri che avrebbero seguito nel valutare i loro beni.

Tutti i padri di famiglia erano tenuti ad intervenire nella contio. Nel corso della riunione, gli intervenuti dichiaravano le generalità proprie e dei membri delle loro famiglie e denunciavano i propri averi. I beni dichiarati venivano stimati dai due magistrati che conducevano l’operazione con la collaborazione di un consilium formato dai pretori e dai tribuni della plebe e registravano i censiti in due ruoli, uno al fine di stabilire , l’altro per le leve e i comizi. Sanzioni erano previste nel caso in cui fossero fornite dai censiti informazioni false o inesatte sul proprio stato, su quello dei sottoposti o sui beni posseduti.

Accertata, dunque, la capacità patrimoniale dei singoli patres, i censori li registravano con i relativi filii familias, nelle varie tribù, li distribuivano quindi nelle rispettive classi e li assegnavano, infine, alle diverse centurie di seniores o di juniores, a seconda dell’età.

Una delle attribuzioni più importanti rivolte ai censori è quella relativa al regimen morum. Parliamo del potere di controllare a posteriori il comportamento privato e pubblico, civile e morale, tenuto negli anni intercorsi dal precedente lustrum dai vari cittadini.

Questi, in caso di condotta ritenuta riprovevole, venivano colpiti, in occasione del censimento, da una formale valutazione negativa, detta nota censoria.

A seconda dei casi, essa provocava la rimozione dalla classe dei cavalieri, il trasferimento da una centuria di classe superiore ad una di classe inferiore,ect…

In casi estremi, essa comportava la privazione di diritti politici, di voto e di eleggibilitĂ .

Un’altra grande e importante prerogativa riservata ai censori era sicuramente la lectio senatus, che implicava grande prestigio per chi la compiva e obbligo assoluto di attenersi a determinate norme di comportamento per i senatori.

Per essere valide sia le decisioni relative alla nota censoria, sia quelle riguardanti la lectio senatus, dovevano essere prese dai due censori di comune accordo. Fondamentale, dunque, risultava essere la collegialitĂ  su cui si fondava tale carica.

Oltre alle prerogative appena citate, spettavano ai censori competenze minori in ambito amministrativo e nell’ambito dell’ager publicus, riguardo alla finanza pubblica e alle controversie fra Stato e cittadini. I poteri dei censori cessavano con il decorrere dei 18 mesi dall’assunzione della magistratura o anche prima, nel caso in cui avessero esaurito anticipatamente le loro competenze.

La cessazione della carica avveniva attraverso un particolare rito sacrale, quello della lustratio, caratterizzato dal sacrificio di un maiale, di un ovino o di un toro.

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