L’originaria formulazione dell’art 121 attribuiva la potestà regolamentare al Consiglio. In realtà si è rivelata una scelta infelice dal momento che dei regolamenti si è fatto scarso utilizzo. Infatti la riforma del ’99 ha sottratto la suddetta potestà al Consiglio. Secondo alcuni per effettuare una manovra di riequilibrio Costituzionale, secondo altri per dare la possibilità agli statuti di attribuire la potestà regolamentare agli statuti.
Quanto al procedimento, i regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta. Sono poi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Vacatio è sempre di 15 gg, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Sorge tuttavia una questione inerente l’approvazione del regolamento, non valendo le disposizioni dettate nel momento in cui competente ad emanare i regolamenti era il Consiglio.
Potrebbe inoltre verificarsi che prima dell’approvazione del regolamento, essa debba essere sottoposto al parere del Consiglio, espresso attraverso una o più commissioni.
La tipologia
Controversa è inoltre la questione dei regolamenti ammissibili. Senza dubbio essi sono fonti subordinate alla legge regionale, ma circa la loro ammissibilità si sono delineati diverse tesi.
Secondo una prima tesi, sarebbero da ritenersi ammissibili solo i regolamenti esecutivi o al massimo quelli attuativo-integrativi. Tale tesi muove dalla concezione secondo la quale le materie regionali siano coperte da una generale riserva di legge.
Secondo un secondo orientamento potrebbero ammettersi anche i regolamenti delegati e persino quelli autonomi e indipendenti. Tale tesi invece muove dall’idea secondo la quale il rapporto che intercorre tra legge e regolamenti statali, potrebbe ricrearsi anche a livello regionale.
L’idea che possano aversi anche regolamenti delegati ed autonomi non è così sbagliata se si considera da una parte che la potestà regionale si è estesa a moltissimi campi e al tempo stesso che non si viene a violare il principio di legalità essendo tenuti al rispetto della legge statale tanto i regolamenti quanto le leggi regionali.
Con riguardo ai regolamenti delegati, in dottrina si ritiene che la sent 324/2003 della Corte Costituzionale stabilisca che essi non siano legittimi. In realtà questa non sembrerebbe l’interpretazione ottimale della suddetta sentenza. Infatti la Corte aveva sanzionato una delega mai avvenuta nei confronti di una Giunta regionale, ma non i regolamenti delegati in sè. Anzi proprio per questo motivo sembrerebbe che la Corte ne permetta l’esistenza.
Si è inoltre discusso sulla possibilità che gli statuti potessero dar vita a delle riserve di regolamento, ma sbarrare la strada alla legge con riguardo a talune materie sembrerebbe azzardato. L’unico caso in cui potrebbero essere ammesse sarebbe l’ambito organizzativo, seguendo quello che è l’orientamento nazionale.
Problematica altresì l’introduzione delle riserva regolamentari a favore del Presidente della Giunta e addirittura dei singoli assessori, potendo mettere a repentaglio l’unità di indirizzo politico-amministrativa della Regione. Un’eccezione potrebbe farsi con riguardo ai regolamenti presidenziali, a condizione che si diano garanzie certa anche di ordine procedimentale.