I fase → assemblea costituente riconosce ad alcune Regioni maggiore autonomia
II fase → col passare del tempo la situazione tra i due tipi di Regioni si appiana e viene riconosciuta una certa autonomia anche alle Regioni a statuto ordinario.
Riforma titolo V → clausola della condizione più favorevole all’autonomia: in attesa di un adeguamento degli statuti, le disposizioni introdotte dalla legge di revisione che attribuiscono maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario, si applicano anche a quelle a statuto speciale.
Inizialmente la differenza tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale era consistente. Basti pensare che alle Regioni a statuto speciale era attribuita una potestà integrativo-attuativa in materie elencati dagli statuti, mentre alle Regioni a statuto ordinario era concessa solo una potestà attuativa.
Le cose sono cambiate con la riforma del titolo V. Com’è noto con essa si attribuisce una potestà piena, di tipo negativo-residuale, ossia su quelle materie che non sono attribuite né alla competenza esclusiva dello Stato, né riportate nell’elenco di quelle che sono oggetto di potestà ripartita concorrente.
Si ritiene dunque che, proprio in ragione della clausola della condizione più favorevole all’autonomia, la potestà integrativo-attuativa attribuita alle Regioni a statuto speciale, sia scomparsa. Infatti le materia elencate dall’art 117 IIIc sono ricomprese tra quelle di potestà ripartita concorrente, quelle non citate sono oggetto di potestà piena, per tutte le Regioni indistintamente.
Si percepisce dunque come sia difficile rilevare alla luce della riforma le differenza tra le due diverse tipologie di Regioni.
Va inoltre sottolineato che l’art 116 IIIc cost pone le premesse per una differenziazione tra le stesse Regioni a statuto ordinario. Infatti sancisce che “Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.” Dunque si avrebbe una “promozione” dell’autonomia, concretizzatasi nella conversione della potestà ripartita in potestà piena della regione, e della potestà esclusiva dello Stato in potestà ripartita.