Si discute sul concetto di autonomia. È più giusto parlare di un’unica autonomia nei confronti dell’ente sovrano, o di più autonomie, essendo ognuna differente dalle altre?

Se da una parte non esistono dubbi circa il fatto che ogni ente sia diverso dall’altro, dall’altra sembra che di tale autonomia possa rilevarsi il carattere essenzialmente unitario, poiché le singole forme di autonomie in realtà costituiscono i profili di una situazione complessa ma sempre uguale a se stessa.

Si distinguono diversi tipi di autonomia:

  • Autonomia normativa: potestà di autoregolazione attraverso norme riconosciute come costitutive dell’ordinamento giuridico generale;
  • Autonomia organizzatoria: talune figure soggettive godono di un trattamento parzialmente diverso da quello riconosciuto come proprio di altre figure soggettive omogenee;
  • Autonomia politica: la capacità di darsi un indirizzo politico parzialmente diverso rispetto a quello dell’ente sovrano;
  • Autonomia finanziaria: autosufficienza dei mezzi finanziari necessari all’esercizio delle funzioni dell’ente;

L’autonomia si distingue poi dall’autodichia, ossia la capacità di adottare provvedimento dotati della stessa efficacia di cui sono dotati i corrispondenti provvedimenti amministrativi statali.

Naturalmente l’autonomia di cui l’ente derivato gode non deve essere eccessiva, per non compromettere l’unità-indivisibilità dell’ordinamento. Non deve neppure essere minima, dal momento che un ordinamento si può definire pluralista solo se favorisca la massima capacità di espressione dell’autonomia.

Lascia un commento