Sono vari i casi in cui la Regione prende parte ad attività parlamentari.

A norma dell’art 83 Costituzione, tre delegati per ogni Regione prendono parte all’elezione del Presidente della Repubblica.

Nelle intenzioni del costituente c’era la volontà di dar voce a tutti coloro i quali sono espressione di un pluralismo territoriale che è uno dei tratti più distintivi della nostra nazione, ma nella realtà di fatto i delegati regionali, hanno costituito delle unità numeriche che andavano ad integrare i vari schieramenti politici.

È data inoltre ai Consigli regionali la possibilità di:

  • esercitare il diritto di iniziativa legislativa à art 121 IIc Costituzione;
  • effettuare la richiesta di referendum abrogativo àart 75 Ic Costituzione;
  • effettuare la richiesta di referendum costituzionale à art 138 IIc Costituzione ;
  • intervenire ad esprimersi con pareri nel caso in cui sia prevista la fusione di Regioni esistenti, la    creazione di nuove Regioni, il passaggio di comuni e province da una Regione all’altra, l’istituzione di nuove province o il mutamento di circoscrizione provinciale;

Molto discussa è la possibilità data alle Regioni di presentare progetti di leggi. Come mettere in contatto Consiglio e Parlamento e a quale ramo del Parlamento ci si dovrebbe rivolgere per primo?

A tal proposito lo statuto del F.V.G. prevede che a far da tramite sia il Governo, che riceve il progetto regionale e lo presenta alle Camere, scegliendo il ramo cui rivolgersi. In realtà sembra una procedura inutilmente appesantita e oltretutto lesiva dell’autonomia regionale.

Alle Regioni a statuto speciale è data anche la possibilità di modificare i propri statuti attraverso proprio la presentazione di un progetto di legge alle camere. In realtà però, laddove la proposta di modifica provenga dallo Stato, la Regione verrebbe solamente sentita attraverso la richiesta di un parere e questo sembra veramente inadeguato, specie se si pensa che, non essendo un parere vincolante, potrebbe non essere considerato.

Per contro, le Regioni a statuto ordinario hanno un vero e proprio potere di codecisione nell’approvazione di leggi che attribuiscono loro maggiore autonomia.

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