L’art 127 nella sua originaria formulazione prevedeva solo un tipo di controllo governativo sulle leggi regionali. Si trattava di un controllo preventivo rispetto alla promulgazione della stessa. Dunque sarebbe più appropriato parlare di controllo sulle delibere legislative.

La procedura era la seguente.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale veniva trasmessa al Commissario del Governo che doveva apporre il visto entro 30 gg, salvo il caso di opposizione governativa. La legge veniva così promulgata nei successivi 10 gg e acquistava efficacia nei 15 gg successivi alla pubblicazione salvo il caso di necessità e urgenza.

Nel caso in cui il Governo ravvisasse un vizio della legge regionale (eccesso di competenza o contrasto con leggi statali) la rinviava al Consiglio per ulteriore esame e, se quest’ultimo l’avesse riapprovata con la maggioranza assoluta, il Governo avrebbe potuto promuovere la questione di costituzionalità dinnanzi alla Corte Costituzionale o quella di merito dinnanzi al Governo.

Per quanto riguarda invece l’impugnazione delle leggi statali da parte delle Regioni, si trattava di un controllo successivo. È disciplinato dalla legge Cost 1/48 e dalla legge 87/53. L’impugnazione poteva avvenire entro 30 gg dalla pubblicazione. Unico caso in cui poteva trattarsi di un controllo preventivo era quello in cui la stessa legge avesse previsto che sarebbe entrata in vigore decorso un termine più ampio dei 30 gg.

Per quanto infine concerne il controllo delle leggi regionali da parte delle altre Regioni, esso era un controllo successivo, attivabile 60 gg dopo dalla loro pubblicazione.

La riforma del titolo V ha modificato il quadro sopra illustrato.

L’art 127 infatti oggi indica non solo le modalità di impugnazione delle leggi regionali da parte dello Stato, ma anche quella delle leggi statale da parte della Regione.

Non compare più il visto né il controllo di merito dinnanzi alle camere. La disciplina si concentra sulle modalità di impugnazione dinnanzi alla Corte, quale che sia l’atto impugnato. Oggetto dell’impugnazione sono le leggi già pubblicate entro il termine di 60 gg. Il termine si riduce a 30 gg per le leggi regionali approvate con maggioranza assoluta.

Si nota come si sia giunti finalmente ad un’equiparazione tra i due enti poiché nel quadro precedente era evidente la presenza di una certa diffidenza nei confronti del legislatore regionale. Essendo infatti il controllo preventivo, si aveva una sorta di presunzione di incostituzionalità delle leggi regionali.

Questo sistema potrebbe tuttavia portare ad un’inflazione dei ricorsi dinnanzi alla Corte Costituzionale, la quale per ovviare a tale problematica potrebbe dotarsi di un’articolazione in sezioni (come il Tribunale Costituzionale tedesco), sì da far fronte alle migliaia di ricorsi proposti in via diretta.

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