L’art 124 ora abrogato, disciplinava le caratteristiche del Commissario di Governo, affermando che dovesse essere residente nel capoluogo della Regione e sopraintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dalla Regione.
La norma si presentava di difficile applicazione, specie per la concreta individuazione delle funzioni del Commissario.
Con l’avvento della riforma appariva ragionevole che il suddetto articolo venisse travolto. L’art 10 della L 131/2003 ha istituito la figura del Rappresentante di Stato, per i rapporto con il sistema di autonomie, attribuendone le funzioni allo stesso soggetto cui il D. Lgs 300/1999 affidava quelle di commissario, ossia al prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo, avente sede nel capoluogo di Regione.
Lo stesso art 10 precisa che le disposizioni del nuovo titolo V che facciano riferimento alla figura del commissario, si riferiscano invece a questa nuova figura, anche se le funzioni dell’uno non sono del tutto assimilabili a quelle dell’altro.
La nuova norma, oltre ad attribuire alla nuova figura funzioni inedite, ne accentua il ruolo di promotore delle attività che assicurano il rispetto del principio di leale cooperazione e riversa sul Rappresentante i compiti di tramite per la reciproca informazione tra centro e periferia, già venuti in luce nello sviluppo della figura del commissario del Governo.
Nelle Regioni a statuto speciale inoltre (esclusa la Sicilia), il vuoto creato dalla scomparsa del commissario non viene colmato dall’introduzione della figura del rappresentante. Le funzioni che da quest’ultimo sarebbero dovute esser svolte, sono attribuite alla competenza degli organi statali a competenza regionale, previsti dai rispettivi statuti.
Per quanto riguarda la Sicilia invece, la situazione è diversa. Infatti non si tratta di Commissario di Governo, ma di Commissario di Stato, che ha la competenza di svolgere la propria attività di controllo tanto sulle leggi dello Stato, quanto su quelle della Regione. Proprio perché diverso dagli altri commissari, tale figura non è stata colpita dalla disposizione abrogatrice. Inoltre nella prassi i commissari di Stato non si sono mai schierati contro le leggi dello Stato, anzi sempre dalla parte di queste ultime.
Le varie e contrastanti tesi dottrinali su questa controversa figura sono state “messe a tacere” dall’intervento chiarificatore della L La Loggia, la quale ha ridisciplinato l’impugnativa governativa delle leggi regionali, in attuazione dell’art 127 “ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione Siciliana”.