L’art. 1 del dpr 361/00 non elenca dettagliatamente le attività esercitabili dagli enti non-profit, ma precisa solamente che il loro scopo deve essere possibile è lecito, e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione di tale scopo. Negli ultimi anni, grazie ai recenti interventi legislativi, le organizzazioni non-profit, non si caratterizzano esclusivamente per un’attività filantropica o altruistica, ma anche e soprattutto per l’esercizio di attività economiche. Infatti negli enti non-profit confluiscono “scopi di diversa natura” (finalità pubbliche, collettive e sociali), come nel caso delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni bancarie e delle fondazioni musicali. In tali attività vanno a coesistere interessi del privato, nonché interessi pubblici (contrariamente a quanto accadeva negli anni 50, in cui l’elemento teleologico costituiva il discrimen tra società (caratterizzate dal fine lucrativo) e associazioni (caratterizzate da fini umanitari e assistenziali).

   – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.  Istituite con l. 383/00, sono quelle realtà del non-profit (associazioni riconosciute non riconosciute, movimenti, gruppi, federazioni) che si identificano nei valori del libero associazionismo e delle sue molteplici attività. Esse non ricomprendono i partiti politici, le organizzazioni sindacali, professionali, nonché quelle che tutelano esclusivamente gli interessi economici degli associati. Come presupposti per la costituzione si chiedono la forma scritta dell’atto costitutivo e dello statuto, e sono istituiti registri provinciali, regionali o nazionali a seconda delle dimensioni dell’ente. Le attività prestate dagli associati sono libere, volontarie gratuite, ma le associazioni possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche soci. In sostanza si tratta di entità costituite su base associativa, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità giuridica. Le finalità devono essere perseguite e non a scopo di lucro, attraverso attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi: l’attività rivolta ai propri associati, non deve essere esclusivamente diretta a vantaggio dei loro interessi economici.

   – FONDAZIONI BANCARIE.  Sono state create in applicazione della legge Amato n. 218/99 e relativo d.lgs. 356/90 nell’ambito della privatizzazione degli Istituti di Credito Pubblici, trasformati in società per azioni. I relativi pacchetti azionari sono stati conferiti a fondazioni amministrate da soggetti nominati dagli enti pubblici. La fondazione bancaria nominava gli amministratori delle società e percepiva gli utili che venivano destinati al perseguimento di scopi di utilità pubblica. La normativa citata non si riferiva espressamente alle fondazioni bancarie, ma agli “enti conferenti”. Il termine fondazione bancaria è stato ufficializzato dal d.lgs 153/99, che ha previsto da un lato l’obbligo di dismettere entro un certo termine il pacchetto azionario di controllo, e dall’altro l’obbligo di procedere alla trasformazione dell’ente in fondazione ordinaria. Il decreto legislativo, richiamando espressamente il regime civilistico, colloca le fondazioni in esame nel settore del diritto comune. Restano tuttavia alcune peculiarità relative allo scopo, all’ assetto organizzativo (imposto dalla legge), ai controlli e alla autorità di vigilanza, nonché a regole speciali relative ai patrimoni. Il patrimonio di queste fondazioni è composto dai cespiti indicati nella disciplina speciale, da beni mobili e immobili, da universalità di beni mobili, e in particolare dalla partecipazione azionaria dell’ente che esercita l’attività bancaria. Il patrimonio delle fondazioni bancarie, a differenza di quello delle fondazioni ordinarie, e mutevole e disponibile, sebbene vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Agli amministratori, infatti, è data la facoltà di compiere atti di amministrazione dinamica, come l’alienazione di beni o l’investimento di titoli.

   – FONDAZIONI MUSICALI.  Sono state create con d.lgs.  alità367/96, contenente disposizioni per la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato. Il procedimento di privatizzazione ha inizio con la delibera di trasformazione trasmessa all’autorità di governo competente in materia di spettacolo, al ministero del Tesoro e alla regione e al comune nei quali ha sede l’ente da trasformare. Conclusa la fase deliberativa, ha inizio il procedimento di approvazione al cui termine l’autorità competente.: conferire efficacia alla delibera di trasformazione, adottando, di concerto con il Ministero del Tesoro, il decreto di approvazione (che riconosce all’ente la personalità giuridica di diritto privato); o chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione. In ordine all’attività, le fondazioni perseguono senza scopo di lucro la diffusione dell’arte musicale per la formazione e l’educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati e possono svolgere attività commerciali ed accessorie. Le fondazioni musicali, come le fondazioni bancarie, sono fondazioni titolari d’impresa, in cui l’attività commerciale e strumentale rispetto alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente. Le fondazioni musicali sono sottoposte allo statuto dell’imprenditore commerciale.

In tema di riordino degli enti pubblici operanti in settori diversi dall’assistenza e previdenza, la legge 59/97 ha trasformato in persone giuridiche private anche altri enti, quali la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano ecc. Secondo tale disposizione è opportuno procedere alla privatizzazione degli enti che non svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico, nonché degli enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico.

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