L’ art. 61 del codice dei beni culturali stabilisce che la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione è di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia al ministero destinatario. Nello stesso termine e il provvedimento di prelazione e notificato all’alienante e all’acquirente , e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.
Nel caso di denuncia omessa, presentata tardivamente oppure incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni. In caso di esercizio della prelazione, non si realizza la surrogazione dello Stato nella posizione dell’acquirente, ma un’autonoma vicenda ablatoria, concretizzandosi una tipica espressione di potestà autoritaria da parte dello Stato, in grado di degradare la posizione soggettiva di privati contraenti al rango di meri interessi legittimi.
L’ esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato comporta un effetto costitutivo (dal momento dell’adozione del provvedimento amministrativo per l’acquisto del bene),1 effetto caduca tori no (scioglimento del contratto), nonché la costituzione di un rapporto obbligatorio tra lo Stato e il venditore (nel nostro caso la persona giuridica privata) per la consegna del bene e il pagamento del prezzo.
Non è prevista espressamente dal codice dei beni culturali la trascrizione dell’atto di acquisto da parte dello Stato, poiché tale disciplina è già contenuta nell’ art. 2645 cc.