Le IPAB si propongono di prestare assistenza ai poveri e di procurarne l’educazione, istruzione, l’avviamento professionale ed il miglioramento morale ed economico. In ragione dello scopo perseguito e se si distinguono in: istituzioni a carattere educativo (es: orfanotrofi); istituzioni a carattere sanitario; istituzioni a carattere economico. La legge Crispi 6972/1890 istitutiva delle IPAB conferiva loro il genus di ente pubblico, anche nell’ipotesi in cui fossero fondate e gestite da privati. L’art. 1 di tale legge, tuttavia, venne dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 38 Cost., nella misura in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infra regionali continuassero a sussistere, assumendo la personalitĂ  giuridica di diritto privato qualora ne avessero i requisiti.

Brevi cenni storici in ordine alla normativa

   La legge 6972/1890 fissava in linea generale le regole per la vita e il funzionamento dell’ente, non intervenendo nĂ© sulle finalitĂ , nĂ© sulla struttura ,nè sugli organi di amministrazione delle IPAB. La stessa legislazione poi  definiva le IPAB istituzioni pubbliche sulla base del criterio teologico della soddisfazione dei bisogni della collettivitĂ , e non della natura dell’ente.[oggi esistono una pluralitĂ  di rivelatori del regime pubblicistico – costituzione all’iniziativa pubblica, controlli pubblici, ingerenza dello Stato…-]

A seguito della sentenza della corte costituzionale del 1988 che riconobbe la possibilità che anche le IPAB avessero personalità giuridica di diritto privato, si pose il problema di stabilire di volta in volta la natura privatistica o pubblicistica di questi enti. Il problema in risalto con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 16 febbraio del 1990, che stabilì le modalità necessarie per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Ai fini del riconoscimento era necessario che le istituzioni continuassero a perseguire le proprie finalitĂ  nell’ambito dell’assistenza e che presentassero almeno uno dei seguenti requisiti: carattere associativo, carattere di istituzione promossa e amministrata da privati, ispirazione religiosa. La privatizzazione delle IPAB ha comportato una contrattualizzazione e di tipo privatistico per l’assunzione del personale, la possibilitĂ  dell’adozione di uno statuto piĂą aderente alle esigenze concrete e il passaggio da una contabilitĂ  pubblica a una contabilitĂ  privata.

Attualmente il d.lgs. 207/01 ha stabilito, nell’art. 16, che le IPAB che non hanno i requisiti per essere trasformata in aziende pubbliche di servizi alla persona, vengano trasformate in persone giuridiche di diritto privato. Tale tipo di trasformazione  non viene richiesta dall’ente, ma imposta dal legislatore. Il procedimento a inizio previo accertamento, anche d’ufficio, del possesso dei requisiti richiesti dalla decreto del presidente del consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990.

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