Le persone giuridiche sono autonomi centri di imputazioni di diritti e di doveri, nel senso che hanno una capacità giuridica e di agire e distinta rispetto a quella degli individui che ad esse hanno dato vita (fondatori, promotori, membri). Sono poi dotate di autonomia patrimoniale perfetta nel senso che il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente e viceversa. Si riconosce alla persona giuridica ogni diritto personale al pari delle persone fisiche, esclusi quei diritti che presuppongono la condizione fisica del soggetto.

Più complessa è la soluzione relativa al problema della capacità di donare da parte delle persone giuridiche.

La dottrina dominante afferma che, fatte salve le limitazioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto (da cui consegue la annullabilità dell’atto di donazione), le persone giuridiche private hanno piena capacità nel compiere le donazioni.

Ciò si desume  sia dalla formulazione del codice del 42 che non ha riprodotto il precedente orientamento secondo cui non poteva donare chi non poteva fare testamento; sia dal fatto che la natura personale della donazione non viene meno, perché la persona giuridica manifesta la sua volontà attraverso l’intervento di persone fisiche, la cui volontà si immedesima con quella dell’ente.

Tuttavia le donazioni hanno il preciso limite di non dover costituire, nell’immediato o in prospettiva, un depauperamento del patrimonio sociale (considerando l’entità della donazione in rapporto al patrimonio dell’ente).

Sono quindi ammesse le donazioni di modico valore (art. 783 cc). In materia di fondazione, il legislatore ha disposto espressamente che l’autorità governativa, quando il patrimonio è divenuto insufficiente, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28 cc).

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