La procedura dello sportello unico delle attività produttive
Esso nasce dall’esigenza di semplificare le procedure amministrative creando meccanismi di concentrazione organizzativa e procedimentale. Le Regioni coordinano e migliorano i servizi e l’assistenza delle imprese, mentre i Comuni hanno competenza relativa alle autorizzazioni nei confronti di coloro che formulino istanze per l’apertura di impianti produttivi (Sportello Unico).
Le caratteristiche di tale sportello sono così sintetizzabili:
a) Facoltà di ricorso all’autocertificazione
b) Previsione del silenzio assenso
c) Ricorso alla conferenza di servizi se non venga attivata la procedura di autocertificazione e il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico.
d) Necessaria la preventiva acquisizione della valutazione favorevole di impianto ambientale ed il preventivo rilascio della concessione edilizia.
In sostanza in un unico procedimento gestito dal Comune si fa confluire la realizzazione di impianti produttivi, con la presentazione da parte dell’impresa di tutta la documentazione e dell’autocertificazione, con la certificazione di conformità del progetto alle normative vigenti. Poi il responsabile della struttura compie le verifiche documentali ed accerta la veridicità delle dichiarazioni e trasmette copia della domanda a Regioni e Comuni interessati e dà inizio al procedimento che si dovrà chiudere entro 90 giorni, altrimenti vige il principio del silenzio assenso, con il conseguente rilascio dell’autorizzazione.
Lo jus aedificandi come diritto pertinente alla proprietà del suolo. I controlli amministrativi in materia di edificazione – l’ interesse pubblico
Una legge del 1942 prevedeva per eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare o modificare quelle esistenti la richiesta di una licenza al sindaco. Una legge del 1997 stabilì che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata a concessione. Il T.U. del 1999 disciplina attualmente tale materia ed è diviso in quattro titoli:
I) Norme che definiscono gli interventi edilizi e prevedono la struttura comunale competente.
II) Norme che riguardano i titoli abilitativi.
III) Norme attinenti all’agibilità degli edifici.
IV) Norme relative alla vigilanza ed alle sanzioni.
La legge costituzionale 3/01 ha attribuito potere normativo concorrente alle Regioni in materia di governo del territorio, espressione generica che comprende anche la sfera edilizia.