L’art. 10 del d.lgs. 368/98 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini di un più efficace esercizio delle sue funzioni e per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.

L’atto costitutivo e lo statuto di tali organizzazioni debbono prevedere che in caso di estinzione e scioglimento i beni culturali ad essi conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest’ultimo. Il bene culturale, quindi, può essere conferito in uso e non trasferito in proprietà, tramite formule organizzative tipiche del diritto privato, che permettono di raggiungere lo scopo di interesse pubblico di gestione e valorizzazione dei beni culturali.

Questo perché le associazioni e le fondazioni, in particolare, hanno una flessibilità gestionale che non si ritrova nelle strutture pubbliche. In questa linea si pone anche l’organizzazione regionale: i comuni, le province gli enti locali possono, in particolare, scegliere di gestire musei e biblioteche ed archivi anche in forma associata dando vita a consorzi a cui partecipano enti privati ed ecclesiastici.

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