L’art. 5 prevede che le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, iscritte nei registri, possano acquistare beni mobili e immobili per lo svolgimento della propria attività. Prima dell’abrogazione dell’art. 17 CC ad opera della legge 127/97, il Consiglio di Stato aveva sostenuto che la legge 266/91, attribuendo alle organizzazioni di volontariato la capacità di essere soggetto di diritto in determinati rapporti giuridici, al pari delle persone riconosciute, estende anche alle prime in regime autorizzatorio.

Attualmente il problema è stato superato con l’abrogazione dell’art. 17CC. Inoltre, con l’abrogazione degli artt. 600 e 786 cc e modificazione dell’ art. 473 cc ad opera della legge 192/00,in tema di accetazione di donazioni, eredità e legati, si è giunti ad una sostanziale equiparazione tra organizzazioni di volontariato e gli altri enti non riconosciuti.

Al fine di agevolare il pubblico godimento dei beni culturali e, il legislatore ha consentito la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

La normativa non è preordinata solo alla conservazione dei beni culturali, ma anche al loro godimento, attraverso cui gli stessi beni vengono valorizzati.

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