Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o piĂą commissari liquidatori, che redigono l’inventario del patrimonio dell’ente e iniziano la liquidazione dei beni per il pagamento dei crediti sociali. Soddisfatti gli stessi, i beni residui saranno distribuiti, a norma dell’ art. 31 cc, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto.
Parte della dottrina sostiene che i beni residui possano essere divisi tra gli associati, purchĂ© ciò sia previsto dallo statuto o dall’assemblea. Deve ritenersi tuttavia che tale soluzione non sia possibile, perchĂ© l’associazione non è finalizzata a realizzare scopi lucrativi, e di conseguenza la restituzione dei beni residui determinerebbe una commistione dell’ente con quanto previsto per le societĂ in fase di liquidazione.
Tuttavia i privati possono designare un ente che persegua fini analoghi e destinare a quest’ultimo il patrimonio residuo (verificandosi un fenomeno di successione inter vivos).
Per le fondazioni l’autoritĂ governativa provvederĂ a distribuire i beni ad enti che hanno fini analoghi. Chiusa la procedura di liquidazione, si procede alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.