Cenni sulle fondazioni non riconosciute
Il legislatore nulla dispone in ordine alle fondazioni non riconosciute. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono ammissibile la figura della fondazione di fatto o fiduciaria, sulla base delle disposizioni sui comitati, e del disposto dell’ art. 41 cc che, prevedendo come eventuale il riconoscimento della personalitĂ giuridica, ammetterebbe implicitamente la fondazione non riconosciuta. La dottrina prevalente, tuttavia, distingue la fondazione fiduciaria dalla fondazione non riconosciuta [o di fatto], perchĂ© la prima, che consiste in una disposizione testamentaria con cui il titolare trasferisce determinati beni ad un soggetto affinchĂ© quest’ultimo li destini ad uno scopo altruistico, non dĂ luogo ad una fondazione di fatto ma solo ad un onere a carico del successore, che rimane unico titolare dei beni.
Tuttavia oggi dottrina e giurisprudenza tendono a negare l’ammissibilitĂ delle fondazioni non riconosciute. Si afferma, infatti, che il comitato non è una fondazione bensì un’associazione, e si sottolinea nella mancanza di una normativa esplicita la volontĂ del legislatore di non prevedere fondazione non riconosciute (impostazione che sembra essere confermata dalla legge 127/97, che fa riferimento “ad ogni altro ente non riconosciuto”).
Estinzione e liquidazione dell’associazione non riconosciuta
Le associazioni non riconosciute si estinguono per le stesse cause di estinzione delle associazioni riconosciute, vale a dire cause convenzionali (cioè quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto) e cause legali (conseguimento dello scopo, sopravvenuta impossibilitĂ di conseguirlo, mancanza della pluralitĂ degli associati…). L’estinzione comporta l’apertura della liquidazione. A questo istituto parte della giurisprudenza nega l’applicabilitĂ per analogia della normativa riguardante le associazioni riconosciute, per la mancanza dei requisiti pubblicistici; altri autori applicano la normativa in tema di le societĂ semplici; altre ancora applicano le norme sulle associazioni non riconosciute che non presuppongano la personalitĂ giuridica dell’ente. Anche gli enti non riconosciuti sono suscettibili di trasformazione e fusione.