L’obbligo di verità imposto al testimone assistito con procedimento pendente (art. 197 bis co. 2) riguarda soltanto il fatto altrui già dichiarato in precedenza. Su tutto il resto, al contrario, il testimone è incompatibile fino alla sentenza irrevocabile. Essendo incompatibile con la veste di testimone, egli può essere sentito soltanto come imputato collegato o connesso. In tale qualità, tuttavia, può rendere dichiarazioni su fatti altri, potendo nuovamente essere sentito come testimone assistito su tale punto.
Quanto detto comporta aspetti organizzativi di non poco conto. Il Parlamento, quindi, ha creato una nuova figura di testimone, il cosiddetto testimone ad intermittenza, con il risultato prevedibile che si sono moltiplicate le eccezioni tendenti a negare che il fatto dichiarato sia altrui ai sensi dell’art. 64 co. 3 lett. c. Una simile disciplina, tuttavia, si pone in conflitto con l’art. 111 co. 2 Cost., in base al quale la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo.