Termine per le indagini preliminari
Fatto salvo quanto ci siamo preoccupati di dire con riferimento alle variegate funzionalità delle indagini preliminari, esse hanno comunque come primario obiettivo quello di far assumere al pubblico ministero le determinazioni inerenti all’esercizio della azione penale (art. 326). Al loro termine il pubblico ministero si trova di fronte un bivio:
- chiedere il rinvio a giudizio, caso in cui si terrà l’udienza preliminare;
- chiedere l’archiviazione, caso in cui non si terrà alcuna udienza.
In linea generale possiamo dire che le indagini preliminari hanno un termine massimo di durata, sia che siano svolte contro ignoti sia che siano svolte contro noti. Tale termine ordinario è quello di sei mesi, prorogabili sino a ventiquattro (due anni).
 Termine del procedimento contro un indagato
Il pubblico ministero deve chiedere rinvio a giudizio (art. 405 co. 2):
- ordinariamente entro sei mesi dall’iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato;
- eccezionalmente entro un anno, nei casi previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a.
 In linea generale il pubblico ministero, per giusta causa, può domandare al giudice la proroga dei termini appena elencati, nel rispetto di una serie di regole tassative (art. 406 co. 1):
- la proroga può essere domandata anche più di una volta nei casi di complessità delle indagini (co. 2);
- ciascuna proroga ulteriore non può superare i sei mesi (co. 2 bis);
- per i reati di omicidio o di lesioni colposi derivanti da incidenti stradali la proroga non può essere concessa per più di una volta (co. 2 ter);
- la durata delle indagini non può comunque superare i diciotto mesi (art. 407 co. 1);
- la durata delle indagini può giungere sino a due anni in una serie di casi tassativi (co. 2).
Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito per legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili (co. 3).
 Termine del procedimento contro ignoti
Questa disciplina recepisce in larga parte quella già vista per i procedimenti contro indagati noti (art. 415 co. 3). La peculiarità di questa situazione deve ricercarsi nel fatto che quando l’autore del reato è ignoto, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, presenta al giudice (co. 1):
- richiesta di archiviazione;
- autorizzazione a proseguire le indagini.
 Di fronte ad un’eventuale richiesta di proroga delle indagini il giudice può fare tre scelte (co. 2):
- non autorizzare la proroga, caso in cui il pubblico ministero deve chiedere l’archiviazione perché l’autore è ignoto;
- autorizzare con decreto motivato la proroga, caso in cui si ha riguardo alla disciplina vista per l’autore noto;
- ordinare che sia iscritto il nome dell’indagato se ritiene che questo sia da attribuire ad una persona già individuata. Da qui inizia automaticamente a decorrere un nuovo termine di sei mesi entro cui il pubblico ministero deve formulare la imputazione.