La prima distinzione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio risale al Medioevo:
- al primo veniva associato un sistema processuale basato sull’iniziativa delle parti;
- al secondo veniva associato un sistema basato sull’iniziativa di ufficio del giudice.
Raramente si sono manifestati sistemi processuali che hanno integralmente previsto tutte le caratteristiche dell’uno o dell’altro sistema. La maggior parte dei sistemi, al contrario, ha sempre presentato caratteristiche miste.
 Quello che ci è dato fare, quindi, è stabilire se un sistema processuale sia maggiormente tendente al sistema inquisitorio oppure a quello accusatorio. In tale direzione la dottrina italiana ha ritenuto che la discrimine fosse identificabile nel dualismo tra oralità e scrittura:
- un sistema dove le prove si formano nel contraddittorio sarebbe accusatorio;
- un sistema dove le prove si formano nelle scritture del giudice sarebbe inquisitorio.
Questa semplificazione, tuttavia, non è affatto soddisfacente e i due modelli devono essere analizzati più specificamente.
 Sistema inquisitorio.
Il principio fondamentale alla base del sistema inquisitorio è senza alcun dubbio il principio di autorità , in base al quale maggiori sono i poteri attribuiti al giudice, migliore risulta essere l’accertamento dei fatti. In questo sistema, non viene neanche sentita l’esigenza che il giudice sia indipendente. Al contrario si ritiene che quanto più egli sia vicino alla Corona tanto meglio possa operare. L’esigenza di inquadrare il ruolo del giudice, comunque, non viene sentita come impellente per il semplice motivo che il giudice risulta essere titolare di tutti i poteri (es. difesa, accusa e decisione).
I caratteri fondamentali del sistema inquisitorio sono:
- iniziativa di ufficio: il giudice può iniziare il processo di propria iniziativa, senza dover necessariamente attendere che qualcuno formalizzi presso di lui un’accusa;
- iniziativa probatoria di ufficio: il giudice, fra i poteri che cumula presso di sé, ha anche quello di ricercare tutte le prove possibili, sia accusatorie che volte alla difesa dell’imputato;
- segreto: l’intera attività del giudice inquisitore si svolge in pieno segreto, senza che sia necessario il suo costante confronto con alcuna delle parti o con altri soggetti garanti del corretto svolgimento delle indagini;
- scrittura: il giudice è tenuto a redigere il verbale delle deposizioni dei testimoni, essendo tenuto non tanto a riportare le parole esatte, quanto piuttosto a ricostruire i colloqui secondo la sua personale interpretazione. Questo elemento è talmente forzato da indurre la dottrina a formulare il principio per cui quod non est in actis non est in hoc mundo;
- nessun limite all’ammissibilità delle prove: il giudice può ottenere le prove con il metodo che preferisce (es. tortura);
- presunzione di reità : una volta che si sia innescato il meccanismo processuale, l’imputato può scagionarsi solamente dimostrando la propria innocenza (presunzione di colpevolezza);
- carcerazione preventiva: dal momento che il periodo precedente alla sentenza è solamente un transito verso un esito scontato (presunzione di colpevolezza), l’imputato può essere carcerato preventivamente;
- molteplicitĂ delle impugnazioni: dal momento che il giudice, in quanto uomo, risulta essere soggetto ad errori, sono previste varie figure di ricorso, le quali, tuttavia, prevedono la rivisitazione delle decisione:
- (seconda istanza) da parte di un giudice ancora piĂą vicino alla Corona;
- (terza istanza) da parte del sovrano stesso, detentore della veritĂ di Stato.
 Sistema accusatorio.
Se il sistema inquisitorio trova il suo fondamento nel principio di autorità , il sistema accusatorio lo trova nel principio dialettico: lo scontro tra le tesi sostenute da ciascun interlocutore, infatti, viene percepito come la tecnica meno imperfetta per avvicinarsi alla realtà . Ancora, se il sistema inquisitorio vede la presenza di un giudice in capo al quale si concentrano tutti i poteri, il sistema accusatorio è invece organizzato secondo il principio separazione dei poteri dello Stato.
Così come abbiamo fatto per il sistema inquisitorio, comunque, anche per quello accusatorio possiamo individuare una serie di caratteristiche peculiari:
- iniziativa di parte: il processo può avere inizio solamente qualora si faccia avanti una delle parti, il c.d. accusatore, che in passato poteva anche essere un soggetto privato, ma che attualmente deve essere necessariamente pubblico;
- iniziativa probatoria di parte: l’iniziativa probatoria non spetta più al giudice, ma si trasferisce nelle mani:
- dell’accusa, che deve cercare di dimostrare la colpevolezza dell’imputato;
- della difesa, che deve confutare le tesi dell’accusa.
Il giudice deve solamente decidere relativamente all’ammissione o meno delle prove di cui è chiesta l’accettazione;
- contradditorio: le prove non possono formarsi in seno ad un colloquio, ma devono necessariamente venire in essere in un contradditorio tra le parti di fronte al giudice. In questa fase, in particolare, si usa il c.d. esame incrociato del testimone, con il quale ciascuna delle parti può testare di fronte al giudice l’attendibilità delle deposizioni del testimone;
- oralitĂ : le uniche prove testimoniali ammesse sono quelle orali rilasciate in seno al contradditorio;
- limiti all’ammissibilità delle prove: partendo dal presupposto per cui una prova non può essere attendibile qualora sia raccolta con tecniche che influiscono sulla libertà morale delle persone, il sistema accusatorio non ammette l’uso di violenze (fisiche o morali) o di pressioni in capo all’imputato ed ai testimoni;
- presunzione di innocenza: nel sistema accusatorio l’oggetto del processo non è l’innocenza dell’imputato, quanto piuttosto la sua colpevolezza, che deve essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Fintanto che questo non sia avvenuto, l’imputato non solo non può essere dichiarato colpevole, ma non può neppure essere assolto, essendo reputato innocente sin dall’inizio;
- strumenti alternativi alla carcerazione preventiva: dal momento che l’imputato viene presunto innocente, non è possibile esercitare su di lui nessuna tipologia di anticipazione della pena. Viene ammessa soltanto la c.d. custodia cautelare, una misura simile alla precedente carcerazione preventiva, ma che può essere adottata soltanto qualora vi sia il pericolo che l’imputato inquini le prove, fugga o commetta nuovi reati;
- limiti alle impugnazioni: la sentenza del giudice può essere impugnata presso un altro giudice, ma di fronte ad esso non sono risentiti i testimoni e non si formano nuove prove. L’esame incrociato, infatti, funziona soltanto una volta (effetto sorpresa).