Sentenza
Conclusa la deliberazione, il presidente dell’organo giudicante redige il dispositivo e lo sottoscrive (art. 544 co. 1). In essa viene riassunto il comando nel quale si traduce la decisione e che può essere, in sintesi, il proscioglimento o la condanna:
- se il giudice ha deciso di condannare, il capo penale del dispositivo contiene l’indicazione della pena che viene applicata al colpevole;
- se il giudice ha deciso di prosciogliere, deve riassumere i motivi in una delle formule tipiche previste.
 Una volta sottoscritto il dispositivo, l’organo giudicante rientra in aula di udienza e il presidente lo legge (pubblicazione) (art. 545 co. 1):
- qualora la motivazione sia redatta immediatamente, essa viene letta o viene esposta in modo riassuntivo insieme al dispositivo (co. 2). In tal caso, la lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza (co. 3);
- qualora la motivazione non sia redatta immediatamente, il codice prescrive il termine entro cui l’intera sentenza deve essere depositata in cancelleria. Il termine ordinario per il deposito è di quindici giorni (art. 544 co. 2), ma se la motivazione si presenta particolarmente complessa , il giudice indica nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (co. 3).
L’intera sentenza viene sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore (art. 546 co. 2) e deve essere depositata in cancelleria entro i termini indicati a suo tempo nel dispositivo (deposito). Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito (art. 548 co. 1). Quando la sentenza non viene depositata entro il quindicesimo giorno né entro il diverso termine indicato nel dispositivo, l’avviso di deposito deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private e al difensore dell’imputato (co. 2).
 Requisiti della sentenza
La decisione del giudice si manifesta nella sentenza, della quale il codice indica in modo dettagliato i requisiti formali. Ai sensi dell’art. 546 co. 1 la sentenza ha il seguente contenuto:
- l’intestazione in nome del popolo italiano ;
- l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
- le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché le generalità delle altre persone private;
- l’imputazione, comprensiva dell’enunciazione del fatto storico addebitato e delle norme di legge che lo prevedono come reato;
- l’indicazione delle conclusioni delle parti;
- la coincisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
- il dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati;
- la data e la sottoscrizione del giudice.
 Si ha una sentenza nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione oppure se il dispositivo manca od è incompleto nei suoi elementi essenziali (art. 546 co. 3). Qualora invece occorra completare la motivazione insufficiente ovvero manchino o siano insufficienti gli altri requisiti previsti dal codice, purché si tratti di errori od omissioni che non determinino la nullità , e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto , si deve attivare il procedimento per la correzione degli errori materiali (art. 547).
 Dal punto di vista del contenuto sostanziale della sentenza, la prassi giudiziaria distingue tra:
- capo, identificabile con la singola imputazione;
- punto, costituito da una tematica di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione in merito ad una o piĂą imputazioni.