Lo svolgersi del procedimento penale genera un contrasto tra opposte esigenze:
- la necessità di proteggere la ricerca della verità contro gli atti che possono mettere in pericolo l’acquisizione o la genuinità della prova;
- la necessità di assicurare l’esercizio del diritto di difesa.
Su questo sfondo si colloca il nuovo co. 3 dell’art. 111, in base al quale l’accusato ha il diritto di essere informato riservatamente nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico .
Con il termine segreto si indica un limite posto alla conoscibilità di fatti. Per gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria è previsto come regola l’obbligo del segreto (art. 329 co. 1). Tale vincolo, comportando che l’atto di indagine non debba essere rivelato, opera in modo oggettivo, nel senso che grava su tutti i soggetti che siano a conoscenza dell’atto segreto. L’atto può ovviamente essere rivelato dall’inquirente a soggetti pubblici autorizzati a conoscerlo, i quali sono a loro volta gravati dal vincolo del segreto.