Scelta del perito
Il giudice sceglie il perito in base a precisi vincoli: ai sensi dell’art. 221 co. 1, infatti, di regola deve scegliere una persona iscritta in appositi albi oppure fornita di particolari competenze tecniche. Sono previste situazioni di incapacità e di incompatibilità simili a quelle previste per il giudice (art. 222): il perito, infatti, vista la funzione che è tenuto a svolgere, deve essere in una situazione di terzietà ed impregiudicatezza.
Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (art. 221 co. 3), salvo che sussista uno dei motivi di astensione (art. 223).
 Incarico peritale
Il perito deve presentarsi in udienza e, impegnandosi ad adempiere al proprio ufficio secondo veritĂ , deve fare una dichiarazione (cosiddetto giuramento) tassativamente stabilita (art. 226 co. 1).
La formulazione dei quesiti da sottoporre al perito spetta al giudice, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti (co. 2). Una volta precisati i quesiti, il perito, pur rimanendo sotto il controllo del giudice, gode di propri poteri di direzione e di impulso (art. 228):
- può prendere visione del materiale probatorio, potendo tuttavia conoscere soltanto gli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento (co. 1);
- può essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti o all’assunzione di prove (co. 2);
- può chiedere notizie all’imputato, all’offeso e ad altre persone informate, con il limite che gli elementi acquisiti possono essere utilizzati soltanto ai fini della perizia (co. 3);
Il giudice, peraltro, può adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendano necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali (art. 224 co. 2).
 Il prodotto finale di questo particolare mezzo di prova è la relazione peritale, svolta oralmente (art. 227 co. 1) o formulata per iscritto su autorizzazione del giudice (co. 5). Dopo aver svolto la relazione, il perito viene sottoposto all’esame incrociato su richiesta di parte. Al pari di quanto avviene per gli altri mezzi di prova, il giudice non è vincolato dalla perizia: pur dovendo tener conto dei risultati raggiunti, infatti, può disattendere le conclusioni dando adeguata motivazione (giudice peritus peritorum).
 Divieto di perizia criminologica
L’art. 220 co. 2 pone il divieto di ammissione di perizie volte:
- ad accertare il carattere e la personalità dell’imputato o in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche;
- a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato;
- a stabilire la tendenza a delinquere.
La ratio di tale divieto può essere rinvenuta nell’esigenza di tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato: gli accertamenti criminologici, infatti, oltre a violare la riservatezza dell’imputato, potrebbero condizionare il giudizio sulla sua eventuale colpevolezza.