Riunione dei procedimenti.

La riunione dei procedimenti (simultaneus processus), rappresenta la finalità naturale cui è preordinata la connessione. Tale riunione è possibile (art. 17):

  • se i processi sono nello stesso stato e grado;
  • se i processi pendono di fronte al medesimo giudice;
  • se tra i processi esiste un’ipotesi di connessione oppure se si versa nell’ipotesi di cui all’art. 371 co. 2 lett. b (collegamento probatorio);
  • se la riunione non determina un ritardo nella definizione del procedimento.

 Separazione dei procedimenti.

L’esigenza di economicità che trova soddisfazione nella riunione dei procedimenti deve essere contemperata con la garanzia di una migliore difesa, che talvolta trova soddisfazione soltanto nella loro separazione. Il legislatore, quindi, ha elencato una serie di situazioni nelle quali, eccezion fatta per le ipotesi in cui il giudice reputi la riunione assolutamente necessaria, deve essere disposta la separazione dei processi (art. 18 co. 1):

  • quando nel corso dell’udienza preliminare è possibile decidere la posizione di un imputato;
  • quando per un imputato si deve sospendere il procedimento;
  • quando un imputato non è comparso in dibattimento ed occorra rinnovargli la citazione;
  • quando il difensore di un imputato non è comparso in dibattimento per motivi legittimi;
  • quando per un imputato l’istruzione dibattimentale è già stata conclusa, mentre per altri deve ancora continuare.

In tutti gli altri casi, la separazione può essere sempre disposta (separazione facoltativa) qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (co. 2).

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