I pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) hanno l’obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato. Tali soggetti, in particolare, hanno l’obbligo di denuncia dei reati dei quali vengono a conoscenza:
- nell’esercizio delle funzioni (orario di lavoro);
- a causa della funzione o servizio.
 Nel diritto penale le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono richieste per la configurabilità di determinati reati commessi da tali soggetti contro tali soggetti (es. concussione). Ai fini del procedimento penale il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio hanno l’obbligo di presentare denuncia e, con riferimento alla testimonianza, di mantenere il segreto di ufficio (art. 201):
- il pubblico ufficiale: sono funzioni pubbliche e, in quanto tali, integrano la qualifica di pubblico ufficiale, le funzioni legislative, giudiziarie e amministrative. L’art. 357 co. 2, in particolare, afferma che la pubblica funzione, alternativamente:
- deve consistere nella formazione o manifestazione della volontĂ amministrativa;
- deve svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- l’incaricato di pubblico servizio viene individuato mediante tre requisiti:
- il servizio deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (come la pubblica funzione);
- devono mancare le caratteristiche proprie della funzione pubblica (art. 357 co. 2);
- il servizio non deve comportare l’esercizio di semplici mansioni d’ordine (es. usciere) o la presentazione di un’opera materiale (es. manovale);
- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad informare il pubblico ministero di tutti i reati procedibili di ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza;
- il difensore e i suoi ausiliari non hanno obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte (art. 334 bis). Rispetto all’obbligo di denuncia, quindi, il difensore ed i suoi ausiliari sono trattati come privati anche quando svolgono investigazioni difensive.