L’art 2 della legge delega 81/1987, che è alla base dell’attuale codice di procedura penale, dispone. “Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”.
I profili costituzionali del processo penale
In sintesi questi sono i principi fondamentali che influiscono sul funzionamento del codice di procedura penale:
A) L’art 3 della Costituzione: Il quale proclama l’uguaglianza formale e sostanziale dinanzi alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua. Correlativamente, situazioni affini vanno trattate in maniera Una esemplificazione: posto che nelle nostre aule di giustizia deve obbligatoriamente essere utilizzata la lingua italiana , al fine di non discriminare parti private di differente idioma, che non comprendono o non parlano la lingua italiana, è prevista l’assistenza di un interprete al fine di rendere intelligibile il contenuto degli atti e delle attivitĂ che si compiono nel processo. Correlativamente, ogni eventuale differenziazione deve trovare legittimazione giustificativa nella peculiare specificitĂ del fine ad essa sotteso
B) L’art. 13 della Costituzione che è posto è posto a salvaguardia del minimo etico inviolabile della libertĂ personale anche mediante <<Violenza fisica e morale» sulle persone giĂ sottoposte alla restrizione della libertĂ personale. Essa esclude, in ambito penale, la tortura nei confronti dei detenuti e ogni altra forma di pressione o strumentalizzazione utilizzata con lo scopo di ottenere una L’art 13 precisa che il diritto di libertĂ personale può essere sacrificato nei soli casi previsti dalla legge (cd. Riserva di legge) e per atto dell’autoritĂ giudiziaria (cd. Riserva di giurisdizione) che deve essere adeguatamente motivato possono essere adottati «in casi eccezionali di necessitĂ e urgenza, indicati tassativamente dalla legge» da parte dell’autoritĂ di pubblica sicurezza, provvedimenti provvisori (arresto e fermo) che necessitano di convalida da parte dell’autoritĂ giudiziaria nel termine di 48 ore; in difetto «si intendono revocati e restano privi di effetti». A presidio della tutela della libertĂ personale, i provvedimenti di carcerazione preventiva patiscono dei limiti tassativamente indicati, sia mediante l’istituto dei termini della custodia cautelare, sia attraverso uno specifico obbligo di motivazione del provvedimento che limita la libertĂ .
C) L’art. 14 proclama l’inviolabilitĂ del domicilio di fronte ad atti invasivi dell’autoritĂ giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza, quali ispezioni e perquisizioni, possibili – come per gli atti che comprimono la libertĂ personale – solo di fronte alla duplice riserva di giurisdizione e di legge e all’obbligo di motivazione. Ad ulteriore tutela della privacy , anche per la libertĂ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) sono previste delle limitazioni nel rispetto della riserva di giurisdizione, della riserva di legge e dell’obbligo di motivazione. La garanzia apprestata vale in particolar modo per le intrusioni nelle comunicazioni telefoniche, ambientali e telematiche e per le nuove forme di intrusione tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. le Sezioni Unite avevano avuto modo di stabilire che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalitĂ organizzata. Con la riforma del 2017 è stata conferita la delega legislativa affinchĂ© si «prevedano disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformitĂ all’articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalitĂ di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».
D) L’art 24 della Costituzione che garantisce a «tutti» la possibilitĂ di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante l’inviolabilitĂ della difesa in ogni stato e grado del Tra i suoi corollari rientra l’istituto del gratuito patrocinio per i non abbienti, in funzione di assicurare i «mezzi per agire» e «difendersi» in giudizio. Rientrano nel novero del diritto di difesa anche <<le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»
E) L’art 25 della Costituzione che dispone che la causa deve svolgersi dinanzi al giudice naturale precostituito per legge.
F) L’art 27 della Costituzione che proclama la presunzione di non colpevolezza: per cui l’imputato può considerarsi colpevole solo dopo che sia stata adottata sentenza Questo principio è stato ribadito dalla legge 46/2006 (la c.d. Legge Pecorella) la quale ha stabilito che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
G) L’art 68 della Costituzione che prevede la necessità di un’autorizzazione a procedere da parte della Camera affinchè possano essere compiuti atti particolarmente invasivi quali ispezioni, perquisizioni personali e domiciliari, restrizioni della libertà personale ecc. Questa norma è stata introdotta per evitare prevaricazioni del potere giudiziario sul potere legislativo.
H) L’art 79 della Costituzione che prevede la possibilità di adottare atti di clemenza come l’amnistia e l’indulto. La legge di concessione deve specificare I connotati temporali di applicazione ed eventuali limiti.
I) L’art 101 della Costituzione che garantisce alla magistratura la soggezione soltanto alla Un principio necessario per garantire l’autonomia e indipendenza del potere giudiziario, permettendogli di realizzare le finalità a cui è preposta.
L) L’art 112 della Costituzione che statuisce il principio di obbligatorietĂ dell’azione penale «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». La Corte costituzionale, con la sentenza 96 del 1997, ha precisato che tale principio non comporta l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale ogni qual volta venga avvisato del compimento di un Egli, infatti, deve contemperare l’obbligo di esercitare l’azione penale con la necessitĂ di evitare l’instaurazione di un processo superfluo. Per conseguenza, il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale quando all’esito delle indagini emergano elementi antitetici a quelli previsti per la richiesta di archiviazione e quando abbia raccolto elementi di prova tali da sostenere 1’accusa in giudizio. Pertanto, il pubblico ministero è esonerato dall’esercizio dell’azione penale quando ricorra la causa di esclusione della punibilitĂ e la particolaritĂ tenuitĂ del fatto, idonea a giustificare il provvedimento di archiviazione
M) All’art. 111 , da sempre, era previsto che tutti i provvedimenti devono essere motivati e che le sentenze e tutti i provvedimenti sulla libertĂ personale sono suscettibili di controllo, almeno per violazione di legge, da parte della Corte di Cassazione
N) L’art. 117 stabilisce che la potestĂ legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchĂ© dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si tratta di una disposizione che vincola non solo il legislatore, ma anche i giudici che, qualora rilevino un contrasto tra la legislazione interna e la normativa europea, sono tenuti ad interpretare la prima adeguandola ai parametri della seconda alla stregua di quanto deciso nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e, ove ciò non sia possibile, a sollevare questione di legittimitĂ costituzionale. Ne deriva che, ove si profili un contrasto fra una norma interna e una norma della C.e.d.u., il giudice nazionale, non potendo rimuoverlo tramite la semplice e diretta disapplicazione della norma interna, deve denunciare la rilevata incompatibilitĂ tramite la proposizione di una questione incidentale di legittimitĂ costituzionale per violazione del suddetto parametro.