Processo penale.
Il processo penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Sulla base delle indicazioni delle fattispecie di reato, in particolare, il processo penale si impegna ad accertare:
- se una determinata persona abbia commesso un reato.
Occorre comunque sottolineare che il processo penale non ha come fine quello di ricostruire la veritĂ su di un fatto commesso, quanto piuttosto quello di accertare se un fatto costituisce reato e, nel caso positivo, di applicare una sanzione a chi lo ha commesso;
- quale sia la personalità dell’autore: la sanzione penale, infatti, deve essere proporzionata non soltanto alla gravità del danno o all’entità dell’interesse pubblico violato, ma anche alla personalità dell’autore in termini di dolo o colpa;
- quali siano le sanzioni che devono essergli applicate: il giudice, essendo tenuto a comminare una pena volta alla rieducazione del reo, deve seguire l’evoluzione della sua personalità durante tutto il corso della pena.
Azione penale.
Parlare dell’azione penale impone primariamente di operare una distinzione tra:
- procedimento penale, definibile come una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo ed è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. Tale serie ordinata di atti è divisa in tre fasi:
- indagini preliminari;
- udienza preliminare;
- giudizio (dibattimento);
- processo penale, definibile come quella parte del procedimento penale che comincia con l’esercizio della azione penale (udienza preliminare) e che finisce al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile (giudizio).
Occorre sottolineare anche il significato di:
- grado, che serve ad indicare se il giudice prende cognizione dell’oggetto in primo esame, in appello o in sede di ricorso per cassazione;
- stato, che serve ad indicare una fase del procedimento.
 Detto questo possiamo definire l’azione penale come la richiesta diretta al giudice di decidere sulla imputazione: l’art. 405 co. 1, infatti, associa l’azione penale alla formulazione dell’imputazione con richiesta di rinvio a giudizio del p.m. diretta al giudice. Nei procedimenti speciali che omettono l’udienza preliminare, l’azione penale viene esercitata con l’atto introduttivo del procedimento.
L’imputazione, a sua volta, rappresenta l’atto teso ad addebitare un fatto di reato ad un soggetto. Tale imputazione, in particolare, deve contenere (art. 417):
- le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo e le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione;
- l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza;
- l’indicazione delle fonti di prova acquisite;
- la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
- la data e la sottoscrizione.
Soggetti e parti.
Sebbene il c.p.p. dedichi un intero libro ai soggetti, esso non prevede una loro definizione, la quale, di conseguenza, è stata rimessa ad un’elaborazione dottrinale. Sono quindi definibili soggetti del procedimento penale tutti coloro che sono titolari di poteri di iniziativa. Tale definizione permette di distinguere i soggetti del procedimento da quelle che vengono generalmente chiamate persone, termine col quale si fa riferimento a tutti coloro che prendono parte al processo.
Le parti del processo, invece, sono:
- colui che ha chiesto al giudice una decisione in relazione all’imputazione (soggetto attivo);
- colui contro il quale tale decisione è stata chiesta (soggetto passivo).
A questo quadro deve essere aggiunto il danneggiato civile, ossia colui che domanda al giudice la condanna dell’imputato al risarcimento del danno derivante dal reato. In questo senso anche la parte civile risulta essere parte nel processo, dal momento che essa domanda al giudice una decisione in relazione all’imputazione.