Le prove orali sono tutte assunte mediante l’esame incrociato. Le regole poste dal codice per l’esame diretto, il controesame ed il riesame valgono per i testimoni, per gli imputati connessi o collegati, per i periti, per i consulenti tecnici e per le parti che abbiano consentito all’esame o lo abbiano richiesto:
- il testimone, avendo l’obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità, deve essere avvisato dal presidente dell’esistenza di tale obbligo e delle responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti. Il testimone non giura ma pronuncia la formula indicata dall’art. 497 co. 2, in seguito alla quale viene invitato a fornire le proprie generalità;
- il perito è sottoposto al medesimo trattamento del testimone in quanto applicabile: il perito, infatti, assume l’obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità ;
- il consulente tecnico di parte, costituendo un’espressione della difesa tecnica, viene esaminato su richiesta della parte che lo ha nominato, ferma restando la possibilità per le altre parti di sottoporlo a controesame. Il consulenti tecnico, qualora venga esaminato, può non rispondere su oggetti che coinvolgono il segreto professionale;
- le parti sono sottoposte ad esame soltanto su loro richiesta o con il loro consenso. Non avendo un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, possono anche non rispondere, ma del loro silenzio viene fatta menzione nel verbale.
L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell’udienza nessuna persona citata possa, prima di deporre, comunicare con alcune delle parti, con i difensori o con i consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere, udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza. In questo modo si vuole tutelare la genuinità della fonte probatoria, evitando che le cognizioni del teste siano alterate da notizie sui risultati di altre prove. Questa disciplina specifica prevista per il testimone, peraltro, può essere estesa alla parte civile che sia stata citata come testimone.