Polizia giudiziaria.
Lo Stato tutela l’ordine e la legalità servendosi delle forze di polizia, utilizzate in due funzioni:
- polizia di sicurezza, che consiste nella funzione di maggior rilievo svolta dalla c.d. polizia amministrativa, preposta alla prevenzione del compimento di reati;
- polizia giudiziaria, che consiste nella funzione individuata dall’art. 55, secondo cui la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. In altre parole la polizia giudiziaria è preposta alla repressione.
(es. la pattuglia di polizia che percorre una strada sta svolgendo una funzione di sicurezza, ma al momento in cui viene a conoscenza di un reato ed interviene per evitare conseguenze ulteriori svolge funzioni giudiziarie).
Nella distinzione tra le due funzioni di polizia giudiziaria occorre sottolineare la loro dipendenza:
- la polizia di sicurezza è posta sotto la direzione del Ministro dell’interno a livello nazionale e del prefetto e del questore a livello locale;
- la polizia giudiziaria è svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art. 56) e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte d’appello, ossia sotto la sorveglianza dei ventisei procuratori generali presso le Corti d’appello.
La polizia, comunque, sia nello svolgimento della funzione di sicurezza sia nello svolgimento di quella giudiziaria, resta sotto la dipendenza organica dell’esecutivo, e questo per quanto concerne promozioni e carriera.
Per evitare che questa dipendenza organica porti nei fatti ad una violazione dell’art. 109 della Costituzione, sulla base del quale l’autorità giudiziaria deve disporre direttamente della polizia giudiziaria, il codificatore del 1988 ha voluto individuare tre categorie di strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, con un diverso grado di dipendenza funzionale (art. 56):
- le sezioni di polizia giudiziaria, strutture caratterizzate da un alto grado di dipendenza funzionale e preordinate allo svolgimento esclusivo delle funzioni di polizia giudiziaria sotto la dipendenza del capo del singolo ufficio del pubblico ministero, che dirige e coordina l’attività. Tali organi, costituiti presso gli uffici del pubblico ministero di primo grado, sono composti da ufficiali ed agenti dei vari corpi di polizia.
L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni (art. 58), e quindi il pubblico ministero non solo ha il potere di giungere sino ad incaricare nominativamente un singolo ufficiale, ma detiene anche strumenti idonei ad incidere sulla carriera, sulla mobilità e sulle promozioni del personale;
- i servizi di polizia, strutture caratterizzate da un inferiore grado di dipendenza funzionale, costituite presso i corpi di appartenenza e preordinate allo svolgimento prioritario e continuativo delle funzioni di polizia giudiziaria.
In questo caso, il pubblico ministero non può giungere sino ad incaricare nominativamente ciascun singolo ufficiale, potendo soltanto procedere ad incarichi riferiti all’intero ufficio. Il pubblico ministero, comunque, ha il potere di incidere sulla modalità e sulle promozioni del dirigente del servizio;
- gli altri uffici di polizia giudiziaria, costituiti da ufficiali e da agenti tenuti a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria solo qualora questo sia richiesto dall’autorità competente (art. 59 co. 3). Tali soggetti sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare della magistratura solamente per quanto attiene alle funzioni che insistono sull’attività di polizia giudiziaria, mentre per le restanti attività sono sottoposti alle sanzioni disciplinari previste dai loro corpi di appartenenza.
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Il legislatore si è preoccupato di individuare in termini molto precisi quali siano i soggetti cui è possibile attribuire la qualità di polizia giudiziaria, facendo una distinzione tra (art. 57):
- ufficiali ed agenti con competenza generale, individuati in maniera oltremodo specifica nei co. 1 e 2, che operano una distinzione tra ufficiali ed agenti;
- ufficiali ed agenti con competenza limitata, individuati in maniera generica nel co. 3.