Nel corso della perizia può rendersi necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale dell’indagato (es. estrazione del DNA). Il problema, non considerato dal codice del 1988, si poneva quando l’individuo sottoposto alle attività peritali negava il proprio consenso allo svolgimento delle stesse. In assenza di collaborazione da parte dell’imputato, infatti, l’unica via praticabile sarebbe stata l’esecuzione coattiva, la quale, tuttavia, si scontrava con l’art. 13 Cost., in base al quale la libertà personale è inviolabile, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge rinforzata).
Sulla delicata disciplina era intervenuta la Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 co. 2 nella parte in cui la disposizione non prevedeva i casi e i modi nei quali il giudice poteva ordinare coattivamente la sottoposizione dell’indagato o di terzi allo svolgimento di attività peritali idonee ad incidere sulla libertà personale del soggetto (sent. n 238 del 1996). La stessa Corte, tuttavia, sottolineando con chiarezza che l’esigenza di acquisire la prova di un reato costituisce un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità , aveva di fatto messo in evidenza come la materia in esame necessitasse di una specifica regolamentazione da parte del legislatore.
Dopo oltre un decennio di silenzio, il legislatore è intervenuto con la l. n. 85 del 2009, la quale, attenendosi scrupolosamente alle direttive imposte nel 1996 dalla Corte costituzionale, ha introdotto l’art. 224 bis. Qualora l’individuo sia consenziente ai prelievi e agli accertamenti richiesti, tuttavia, non essendo necessario tutelare la libertà personale, si applica la disciplina previgente. L’unico limite che permane è quello ricavabile dall’art. 5 c.c. secondo il quale l’individuo non può consentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o psichica o che ledano la propria dignità.
Al contrario, qualora l’individuo non sia consenziente, si applica il nuovo art. 224 bis:
- la perizia coattiva è consentita quando si procede per un delitto non colposo (doloso o preterintenzionale), consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge (co. 1);
- la perizia deve risultare assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (co. 1);
- l’esecuzione coattiva concerne gli atti incidenti sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici , i quali, in forza del principio di tassatività esistente in materia, devono essere espressamente previsti dalla legge (co. 1). Sono comunque vietate le operazioni (co. 4):
- che contrastino con espressi divieti posti dalla legge;
- che possano mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro;
- che secondo la scienza medica possano provocare sofferente di non lieve entità;
- le operazioni peritali sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. A parità di risultato, peraltro, sono comunque prescelte le tecniche meno invasive (co. 5)
- la perizia coattiva viene disposta con ordinanza motivata (co. 2) che deve contenere:
- la nomina del perito e la sommaria enunciazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione dello stesso, ai sensi dell’art. 224;
- le generalità della persona da sottoporre all’esame;
- l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione del fatto;
- l’indicazione specifica del prelievo e dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
- l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo;
- l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.
L’ordinanza è notificata all’interessato, all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali (co. 3). Qualora l’interessato non compaia senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se l’individuo, pur comparendo, continua a manifestare un atteggiamento ostile al compimento del prelievo, il giudice dispone l’esecuzione coattiva dello stesso (co. 6). La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo, peraltro, non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza (limite massimo di ventiquattro ore ex art. 132 co. 2).
Occorre esaminare quali siano le sanzioni che scattano in caso di mancato rispetto della disciplina dell’art. 224 bis:
- la nullità (speciale), che si ha:
- qualora l’ordinanza che dispone la perizia non rechi il contenuto della stessa (co. 2);
- qualora la persona interessata abbia nominato un difensore e questi non assista all’attività peritale (co. 7);
- l’inutilizzabilità: dato che la limitazione della libertà personale è vietata fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge (art. 13 Cost.), qualora non siano rispettate le regole stabilite si è in presenza di atti vietati e, quindi, inutilizzabili ai fini della prova.