I capi II e III del titolo dedicato alle misure cautelari personali sono dedicati rispettivamente alle “misure diverse di coercizione personale” e alle “misure interdittive”. Per entrambe queste categorie risulta generalizzato il limite oggettivo che prevede che esse possano applicarsi soltanto quando si procede per delitti per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Questa regola tuttavia non è senza eccezioni.

In linea generale, per quanto riguarda le misure coercitive, è lo stesso comma 1 dell’art. 280 a fare anzitutto salvo quanto prevedono i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dove la deroga si riferisce specificamente alla custodia cautelare in carcere. Essa infatti può essere applicata solo quando si proceda per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Questo limite, ai sensi del comma 3 dell’art. 280 non opera nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, sicchè a carico di tali imputati la misura carceraria potrà essere applicata in forza del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 276, anche con riferimento a delitti punibili con pena detentiva superiore nel massimo a 3 anni alla stregua della regola generale dell’art. 280 comma1.

Una seconda deroga è stabilita dall’art. 280 comma 1 facendo salvo quanto disposto dall’art. 391 comma 5, che disciplina in via generale la cd conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva a norma dell’art. 291. Si dispone espressamente che tale conversione possa avere luogo anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. c. e 280, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall’art. 381 comma 2 ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza: dunque anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni.

Significa che in ordine alle ipotesi delittuose contemplate dall’art. 381 comma 2, l’applicazione di una misura di coercizione personale potrà configurarsi solo a seguito di conversione dell’arresto in flagranza, mentre non potrà trovare base nel potere coercitivo originariamente spettante al giudice.

L’applicazione della custodia carceraria a seguito di convalida dell’arresto in flagranza continua ad essere consentita anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280, nonché dall’art. 274 comma 1 lett. c, nei soli casi in cui l’arresto sia stato eseguito a norma dell’art. 381 comma 2, mentre risulta preclusa nei casi in cui l’arresto sia stato eseguito a norma dell’art. 381 comma 1, ogniqualvolta si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione in misura bensì superiore nel massimo a 3 anni, ma inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta di un evidente difetto di coordinamento legislativo.

 

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