Il nuovo processo penale è strutturato attorno a tre principi fondamentali:
- il principio della separazione delle funzioni, sulla base del quale:
- il giudice deve solamente dirigere l’assunzione delle prove;
- il p.m. deve solamente cercare le prove;
- il principio della separazione delle fasi del processo, sulla base del quale si vuole assicurare che la prova utilizzabile sia esclusivamente quella raccolta nel contraddittorio e che il diritto dell’imputato sia garantito da una valutazione ragionevole del giudice, condotta attraverso un’udienza preliminare. Vengono quindi individuate tre fasi:
- le indagini preliminari, nelle quali il ruolo preminente spetta al pubblico ministero, cui è attribuito il compito di svolgere funzioni investigative. A tal fine egli non solo può perquisire, sequestrare ed operare accertamenti tecnici, ma può addirittura ordinare il fermo qualora vi sia pericolo di fuga del sospetto.
L’intera fase è sottoposta al controllo di un giudice per le indagini preliminari, evidentemente privo di poteri di iniziativa probatoria, ma idoneo a decidere sulle richieste delle parti. Il pubblico ministero non può assumere prove direttamente utilizzabili per la decisione finale, tuttavia, qualora vi sia l’impellenza di raccogliere una prova non rinviabile al dibattimento (es. deposizione di un testimone in gravi condizioni di salute) le parti possono farne domanda al giudice attraverso il c.d. incidente probatorio.
Una volta concluse le indagini il p.m. può domandare:
- l’archiviazione, che si ha qualora il pubblico ministero ritenga che la notizia criminis sia infondata. Occorre sottolineare che il pubblico ministero non archivia di sua iniziativa, ma ne fa domanda al giudice, in ossequio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.
 Il giudice, a sua volta, può:
- accogliere la richiesta e disporre l’archiviazione;
- rifiutare la richiesta, aprendo una Camera di consiglio, cui partecipa sia l’accusa sia la difesa, che può operare in tre direzioni:
- disporre l’archiviazione se la notizia risulta infondata;
- ordinare al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini;
- ordinare al pubblico ministero di formulare l’imputazione (c.d. imputazione coatta);
- il rinvio a giudizio, che si ha quando il pubblico ministero, depositato il fascicolo e notificato il c.d. avviso di conclusione delle indagini, formula l’imputazione, richiedendo, appunto, il rinvio a giudizio;
- l’udienza preliminare, svolta nel contraddittorio tra le parti, ma non di fronte al pubblico, nella quale il giudice deve valutare se dall’imputazione possano desumersi elementi tali da:
- non sostenere l’accusa in giudizio. In tal caso il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
- sostenere l’accusa in giudizio. In tal caso il giudice emana il decreto che dispone il giudizio e vengono aperti due fascicoli:
- il primo contiene le prove che vengono assunte nel dibattimento e sulla base delle quali l’organo giudicante basa la propria sentenza;
- il secondo contiene le prove preliminari assunte da accusa e difesa, che non devono neppure venire a conoscenza dell’organo giudicante.
- il dibattimento, fase nella quale avviene il c.d. esame incrociato dei teste. Rispetto al modello anglosassone, ispiratore del metodo, il presidente del collegio giudicante italiano ha poteri più ampi, potendo indirizzare il processo verso temi che ritiene utili e potendo rivolgere domande dirette all’imputato.
- il principio della semplificazione del procedimento, sulla base del quale il codice di procedura penale ha previsto sei ipotesi:
- patteggiamento: l’imputato si accorda con il pubblico ministero sulla specie e sulla misura della pena da applicare, con la possibilità di vederla ridotta sino ad 1/3. Il limite per utilizzare questa formula, in precedenza fissato a due anni, è stato aumentato sino a cinque con la l. n. 134 del 2003;
- giudizio abbreviato: l’imputato domanda che il processo si esaurisca nell’udienza preliminare sulla base di quanto è contenuto nel fascicolo delle indagini, con la possibilità di veder ridotta la pena sino ad 1/3;
- giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero (o dell’imputato): se le prove sono evidenti o se l’imputato è stato invitato a rendere interrogatorio, il p.m. domanda al giudice che si proceda direttamente al giudizio senza che vi sia l’udienza preliminare. In tal caso l’imputato ha quindici giorni per chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato;
- giudizio direttissimo: l’imputato colto in flagranza o reo confesso viene condotto direttamente davanti al giudice in dibattimento;
- procedimento per decreto: per reati meno gravi, il pubblico ministero domanda al giudice che venga emessa una sentenza di condanna (pena pecuniaria) per decreto, senza udienza preliminare e senza dibattimento, con pena ridotta sino ad 1/2. L’imputato, ricevuto il decreto, può proporre opposizione, chiedendo lo svolgimento del dibattimento, il patteggiamento o il giudizio abbreviato.