Generalità

La notificazione (disciplinata dagli articoli 148-171 del c.p.p.) è quel procedimento con cui gli atti processuali recettizi, cioè quegli atti che producono i loro effetti solamente quando sono portati a conoscenza della parte interessata, vengono portati a conoscenza dei soggetti interessati. Nel momento in cui viene portata a termine la notificazione, si avrà una presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La notificazione è strumentale alla vitalità del procedimento penale, nel consentire alle parti e alle persone che hanno il diritto o il dovere di intervenire nel processo, di adempiere ai propri obblighi e di tutelare I propri interessi e nel fornire un contributo decisivo all’attuazione del contraddittorio.

 

Gli organi e le forme delle notificazioni disposte dal giudice o richiesta dalle parti

Ai sensi dell’articolo 148 del c.p.p. la notificazione viene, normalmente, realizzata per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In situazioni di particolare urgenza, tuttavia, è possibile utilizzare per la notificazione gli organi della polizia giudiziaria. Essa assume la veste di organo delle notificazioni nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del pm, ma nei soli casi di indagini o di provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

A seguito della soppressione dell’istituto della contumacia, al giudice si impone l’avviso dell’udienza personalmente all’imputato ad opera sempre della polizia giudiziaria.

Anche la polizia penitenziaria può fungere da organo delle notificazioni nei procedimenti con detenuti e in quelli dinnanzi al Tribunale del riesame.

Oggetto della notificazione è l’atto nella sua interezza.

In casi tassativi e per ragioni di economicità si prevede la notificazione per estratto.

La notificazione avviene d i r e go la mediante consegna di una copia dell’atto nelle mani del destinatario. In assenza di quest’ultimo l’atto viene consegnato ad altri soggetti legittimati a riceverlo (principalmente familiari conviventi o portiere).

In tal caso, l’ufficiale giudiziario e la polizia consegnano la copia dell’atto agli altri soggetti legittimati alla ricezione, dopo averlo inserito in busta sigillata, trascrivendo il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.

Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario debbano recare le sole indicazioni strettamente necessarie.

In caso di particolare urgenza, il giudice può disporre che la notificazione avvenga, in primo luogo, ad opera della cancelleria del giudice o della segreteria del pm mediante la consegna dell’atto all’interessato. Inoltre, egli può farlo mediante comunicazione telefonica che acquista valore di notificazione dal momento in cui è avvenuta, sempre che successivamente sia rispettato l’obbligo di dare conferma della comunicazione mediante telegramma inviato al destinatario; mediante comunicazione realizzata con l’impiego di mezzi tecnici idonei: in particolare mediante l’uso del fax e, ancor di più, mediante comunicazione attraverso posta elettronica certificata.

L’art. 153 consente anche direttamente dalle parti o dai difensori di eseguire le notificazioni mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria, imponendo al pm addetto di annotare sull’originale e sulla copia le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. Resta ferma la possibilità delle parti di avvalersi dell’ufficiale giudiziario.

Una particolare disciplina è prevista per le notificazioni richieste dalle parti private. In questo caso l’articolo 152 del c.p.p. prevede la possibilità che la notificazione sia sostituita da un invio della copia dell’atto da parte del difensore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (l’uso del servizio postale è possibile solo per il difensore non per la parte che agisce personalmente). L’invio della copia deve essere documentato dal difensore, che deve depositare presso la cancelleria una copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale e allegando l’avviso di ricevimento.

 

Le notificazioni telematiche a mezzo di posta certificata

La pec è equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata.

La trasmissione mediante essa avviene tra gli avvocati e la cancelleria dell’autorità giudiziaria.

Le richieste telematiche di un’attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell’UNEP e quest’ultimo eseguita la notificazione trasmette per via telematica il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all’atto cui si riferisce, nonchè le ricevute di posta elettronica certificata.

Le notificazioni a persona diversa dall’imputato sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pa.

Le notificazioni al difensore, alle parti private diverse dall’imputato sono effettuate in via esclusiva con pec nei procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d’appello.