Nel processo penale gli atti contano in quanto, con l’osservanza di determinate forme, siano portati a conoscenza dei soggetti diversi dal loro autore: allo scopo è predisposto l’istituto delle notificazioni.
La tradizionale dicotomia di fondo tra conoscenza legale e conoscenza effettiva è stata erosa a vantaggio della seconda; l’obiettivo di una tutela effettiva è stato imposto dalle interdipendenze che scaturiscono dalla disciplina della restituzione del termine, della rinnovazione dell’avviso e della citazione e, in generale, dal regime della contumacia. In questo disegno si collocano tanto la consegna dell’atto da parte della cancelleria ex art. 148 comma 4, quanto la rinnovazione della notificazione ex art. 157 comma 5.
Il procedimento di notificazione è tradizionalmente distinto in tre fasi: l’impulso, consistente nell’ordine o nella richiesta di eseguire la notificazione e nella consegna materiale dell’atto all’organo esecutivo; l’esecuzione di cui fanno parte la predisposizione dell’atto da notificare, l’attività di ricerca del destinatario e la consegna dell’atto alla persona abilitata a riceverlo; la documentazione dell’attività svolta dall’organo esecutivo.
Gli organi e le forme delle notificazioni disposte dal giudice o richieste dalle parti
L’art. 148 disciplina gli organi e le forme relative alle notificazioni disposte dal giudice. L’ufficiale giudiziario resta l’organo investito in via primaria dell’attività di notifica, anche se accanto continua ad essergli collocato «chi ne esercita le funzioni». Tra gli organi che esercitano funzioni notificati vanno annoverati, accanto agli aiutanti ufficiali giudiziari, i messi di conciliazione, e trova posto pure la polizia penitenziaria (art. 148 comma 2°) Nei procedimenti con detenuti ed in quelli dinanzi al tribunale del riesame in presenza del requisito dell’urgenza, il giudice è infatti abilitato a disporre che le notificazioni siano eseguite tramite gli organi di polizia penitenziaria.
Sempre in questa sede (art. 148 comma 2°bis), nonostante le indubbie interferenze che si configurano con altre disposizioni, è stata collocata una speciale previsione relativa alle sole notificazioni ed agli avvisi ai difensori. Senza alcun limite derivante da un qualche presupposto, l’autorità giudiziaria – quindi anche il pubblico ministero – può disporre che tali notificazioni o tali avvisi siano eseguiti «con mezzi tecnici idonei». L’unico vincolo per l’ufficio che invia l’atto consiste nell’attestazione, in calce allo stesso, di aver trasmesso il testo originale.
Oggetto della notificazione è l’atto nella sua interezza (art. 148 comma 3°). Ragioni di economia, tempestività o riserbo hanno indotto, in casi tassativi, a prevedere la notificazione per estratto, ossia la riproduzione della sola parte essenziale dell’atto (artt. 32 comma 2°, 48 comma 2°, 149 comma 5°, 397 comma 4°, 520 comma 1°, 548 comma 3° e 585 comma 2°). Se, però, la notificazione è eseguita tramite la polizia giudiziaria, trattandosi di organo sfornito di poteri certificativi, vie-ne trasmesso all’ufficio di polizia competente per territorio un numero di copie eguale a quello dei destinatari delle notificazioni (art. 54 disp. att.).
A tutti gli effetti, acquista «valore di notificazione» la consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria, sempreché sull’originale sia annotata l’avvenuta consegna e la relativa data (art. 148 comma 4°). Si è così codificata una prassi da tempo ammessa dalla giurisprudenza allorché parifica alla conoscenza legale quella effettiva, il che renderebbe la notificazione superflua per l’avvenuto raggiungimento dello scopo.
A sua volta la previsione (art. 148 comma 5°) secondo cui la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati verbalmente dal giudice – nonché dal pubblico ministero ex art. 151 collima 3° – agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. La ricerca di «nuovi mezzi di comunicazione», ispirata ai ritmi serrati imposti dal sistema accusatorio, è stata condotta, nondimeno, con estrema cautela, nello sforzo di coordinare le imprescindibili esigenze della garanzia con quelle della celerità.
Ciò vale, anzitutto, per le notificazioni a mezzo del telefono: le ragioni che ne avevano già in passato suggerito un impiego circoscritto sono state condivise anche dall’art. 149. Restano così fermi i presupposti (i casi d’urgenza), l’oggetto (l’avviso o la convocazione), il destinatario (persona diversa dall’imputato), il soggetto che la dispone (il giudice, anche su richiesta di parte), il soggetto che l’esegue (gli addetti alla cancelleria e la polizia giudiziaria) ed i luoghi della comunicazione (solo quelli indicati nei primi due commi dell’art. 157: casa di abitazione, sede del lavoro abituale, dimora, recapito).
Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono poi annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il rapporto della medesima con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo; tuttavia le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ammesso che le segreterie telefoniche servano allo scopo.
La successiva comunicazione telegrafica per estratto, mantenuta per dare certezza circa la provenienza della convocazione o dell’avviso, non integra una mera conferma, ma una forma costitutiva di tale complesso procedimento di notifica, benché, quanto al momento in cui avviene la conoscenza, si debba aver riguardo alla comunicazione telefonica.
Allorché, per qualunque causa, non sia possibile far luogo alla notificazione a mezzo del telefono, soccorre quella eseguita, per estratto, mediante telegramma (art. 149 comma 50). Inedita, per il sistema processuale penale- ma non per quello civile, dove l’art. 151 c.p.c. delinea una figura analoga – è la forma notificativa innominata a persona diversa dall’imputato, che si realizza ricorrendo a mezzi di comunicazione non tradizionali,ma sempre tecnicamente idonei a garantire la conoscenza dell’atto (art. 150).
Tale introduzione, subordinata, per di più, alla generica esistenza di «particolari circostanze», nonché all’indicazione, nell’apposito decreto motivato posto in calce all’atto, del mezzo tecnico prescelto, e delle modalità ritenute necessarie per portare l’atto a conoscenza destinatario, si pone in evidente rapporto al diffondersi sociale dell’impiego di nuovi mezzi di telecomunicazione.
La posizione di parte attribuita al pubblico ministero ha indotto a predisporre una disciplina autonoma per le notificazioni richieste (non già ordinate) dal medesimo. Gli esiti di un simile disegno non si sono, però, spinti troppo avanti. Invero, le notifiche di atti del pubblico ministero, nel corso della fase delle indagini preliminari, sono eseguite, anzitutto, dall’ufficiale giudiziario.
La polizia giudiziaria, in forza dell’art. 151 comma 1° (così come sostituito dall’art. 17 comma 2° d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con 1. 31 luglio 2005, n. 155), può provvedere «nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegate a compiere o è tenuta ad eseguire». Trattandosi di organo pubblico, scontata è la valenza delle forme previste a proposito delle notificazioni per equipollenti, ivi compresa quella con il rito degli irreperibili.
Si applicano, inoltre, le forme telefoniche e telegrafiche considerate dall’art. 149, mentre sono inoperanti quelle dell’art. 150. Marcate esigenze antiformalistiche animano pure la disciplina delle notificazioni richieste dalle parti private (art 152). E’ consentito, infatti, sostituire alle forme ordinarie – salvo che la legge disponga altrimenti l’invio di copia dell’atto effettuato dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma è integrata dall’art. 56 disp. alt., che impone al difensore di documentare la spedizione con il deposito in cancelleria della copia dell’atto inviato, l’attestazione della conformità all’originale e l’avviso di ricevimento.