Le forme della custodia cautelare
La misura della custodia in carcere trova base nel provvedimento con cui il giudice dispone che l’imputato sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria (art. 285). Si configura come l’ultima risorsa a disposizione del giudice. Quando si tratti di un imputato in stato di infermità mentale tale da incidere gravemente sulla sua capacità di intendere e di volere, si prevede che il giudice possa disporne la custodia cautelare non carceraria mediante ricovero provvisorio in una idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando ogni accorgimento necessario per prevenire il pericolo di fuga (art. 286).
Per gli imputati che si trovino nelle gravi condizioni di salute descritte dall’art. 275 comma 4-bis, il terzo comma dell’art. 286-bis stabilisce che il giudice possa disporre il ricovero provvisorio in una adeguata struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario adottando nel contempo, ove occorra, i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di fuga.
Dopo di che, cessate le esigenze del ricovero, il giudice provvederà a norma dell’art. 275: o ripristinando la custodia in carcere o disponendo gli arresti domiciliari o pronunciando uno dei provvedimenti previsti dall’art. 299. Tornando alle disposizioni comuni alle misure di custodia cautelare, va ricordato, il principio relativo alla commutabilità per volta sola della durata delle stesse ai fini della determinazione della pena da eseguire ai sensi dell’art. 657. Lo stesso principio viene espressamente esteso anche alle ipotesi di custodia cautelare subita all’estero a seguito di una domanda di estradizione.
La tipologia delle misure interdittive
Per le misure interdittive, come per quelle coercitive, va osservato come il limite di sbarramento correlato ai procedimenti per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, subisca svariate deroghe in rapporto a quanto previsto da disposizioni particolari (art. 287). Vengono disciplinate in particolare la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 288); la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289); ed infine il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, ovvero determinati uffici direttivi delle persone giuridiche o imprese (art. 290).
Anche per le misure interdittive valgono come criteri di scelta i principi di adeguatezza e proporzionalità enunciati in via generale all’art. 275. Inoltre il giudice può applicare anche solo parzialmente la misura prescelta.
I profili formali dei provvedimenti cautelari
La netta separazione tra i ruoli del pm come organo richiedente e del giudice come organo decidente nel settore delle misure cautelari personali, trova puntuale traduzione nell’art. 291. Nel comma 1 dell’art. 291 viene anzitutto ribadita la regola secondo cui la competenza a disporr tali misure appartiene al giudice, il quale nel momento applicativo procede sempre su richiesta del pubblico ministero. In particolare il pm dovrà fornire al giudice non solo gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma anche tutti gli altri elementi a favore dell’imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Nel comma 2 dello stesso art. 291 viene dettata una particolare disciplina per le ipotesi in cui il giudice destinatario della suddetta richiesta riconosca per qualsiasi causa la propria incompetenza. In ipotesi del genere, ove quel giudice, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge, accerti l’urgenza di provvedere sotto il profilo cautelare, egli stesso dovrà disporre la misura richiesta – con il medesimo provvedimento declinatorio di competenza – salva la caducazione della misura così applicata, qualora entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente, questi non la confermi con proprio autonomo provvedimento.
La richiesta formulata dal pm non è tuttavia vincolante: il giudice può disporre anche una misura cautelare meno grave di quella chiesta dal pm, non invece una più grave.
II comma 2-bis dell’art. 291 prevede la possibilità in capo al pm di chiedere, nell’interesse della persona offesa, l’applicazione di una delle misure patrimoniali provvisorie previste dall’art. 282-bis comma 3.
Quanto agli aspetti formali del provvedimento del giudice, tra i requisiti elencati dall’art. 292 va segnalato soprattutto quello relativo alla motivazione. Tutti i requisiti previsti dall’art. 292 comma 2 sono stabiliti a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.