Il pubblico ministero svolge le sue funzioni attraverso l’inserimento all’interno di uffici che prendono il nome di procure della Repubblica. La procura della Repubblica presso il tribunale svolge le funzioni di pm in tutti I giudizi di primo grado, quindi non solo per I reati di competenza del Tribunale, ma anche della Corte d’assise e del giudice di pace. Vi è poi un apposito ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per mi minorenni che si occupa dei procedimenti di competenza del giudice specializzato.
Nel grado di appello, le funzioni di accusa sono svolte dalla procura generale presso la Corte d’appello. Lo stesso accade in Cassazione dove è istituita la procura generale presso la Corte di Cassazione.
Anche presso il giudice speciale militare esistono tre differenti uffici di procura collegati ai diversi gradi di giudizio. Nei procedimenti per I reati del Presidente della Repubblica le funzioni del pm sono invece svolte da uno o più commissari nominati dal Parlamento dopo che è stata deliberata la messa in stato di accusa.
Le procure della Repubblica sono organizzate al loro interno su base gerarchica (sebbene attenuata); al vertice di questa piramide gerarchica si trova il procuratore della repubblica. Egli è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita personalmente (agendo in qualità di pubblico ministero) ovvero assegnando tale compito ad uno o più magistrati del suo ufficio, che dovranno attenersi ai criteri indicati dal procuratore della Repubblica nell’atto di assegnazione (si pensi ad es. ai criteri indicati dal procuratore della repubblica per l’impiego della polizia giudiziaria ovvero per l’uso delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio).
La superiorità gerarchica del procuratore della repubblica è dimostrata, inoltre, dalla sua necessaria autorizzazione per l’adozione di misure cautelari (personali o reali) da parte dei magistrati da lui incaricati. La giurisprudenza, tuttavia, ha attenuato il rigore di questa norma disponendo che il mancato consenso comporta solamente delle sanzioni disciplinari, non compromettendo la validità della misura cautelare.
Per quanto riguarda la possibilità del procuratore della Repubblica di revocare l’assegnazione compiuta nei confronti dei magistrati appartenenti al suo ufficio. Se ancora non è iniziata la fase processuale (ci troviamo, dunque, nella fase delle indagini preliminari): il procuratore potrà revocare l’assegnazione ogni qual volta ravvisi un mancato rispetto dei criteri indicati nell’atto di assegnazione.
Se invece è iniziata la fase processuale (il magistrato incaricato si trova già in udienza): la sostituzione del magistrato incaricato è possibile solamente con il suo consenso ovvero in presenza di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio o di cause di incompatibilità (quali l’interesse del pubblico ministero nel procedimento; il legame del pubblico ministero con una delle parti ecc.). In quest’ultimo caso la sostituzione è obbligatoria; se non vi provvede il procuratore competente, interverrà il procuratore generale presso la Corte d’appello (si tratta di una tipica ipotesi di avocazione).
Abbiamo visto che le procure della Repubblica sono organizzate su base gerarchica (sebbene attenuata). Questo rapporto gerarchico non esiste nei rapporti fra i diversi uffici, dal momento che le procure “superiori” intervengono solamente nei casi previsti dalla legge. La procura generale presso la Corte di Cassazione: interviene per risolvere i contrasti fra le procure collocate in diversi distretti della Corte d’appello.
La procura generale presso la Corte d’appello ha il compito di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte delle procure istituite presso i Tribunali, il rispetto delle norme sul giusto processo e sull’organizzazione interna. Detta procura ha, inoltre, il compito di avocare a se il procedimento (sostituendosi all’organo inferiore, cioè alla procura del Tribunale) nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Infine per quanto concerne l’identificazione della procura della Repubblica competente a svolgere la funzione di pubblico ministero: normalmente ciò avviene tenendo conto dell’inserimento delle procure all’interno degli organi giurisdizionali. Per cui si applicheranno le normali regole per la determinazione della competenza dei giudici e ciò, di conseguenza, determinerà anche la competenza delle procure (ciò vuol dire che se per la causa è competente il tribunale, la funzione del pubblico ministero sarà esercitata dal procuratore della repubblica presso il Tribunale ecc.)
Vi sono tuttavia delle eccezioni, si pensi come esempio: ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti con finalità di terrorismo, a delitti di pedo- pornografia: in questo caso la funzione di pubblico ministero, nonostante la competenza in primo grado del Tribunale, è esercitata dal procurato della repubblica presso il distretto della Corte d’Appello all’interno della quale si trova il giudice competente. Si tratta di una competenza per materia accentrata, che va a derogare le normali regole di competenza territoriale.
Molto particolare è, inoltre, la direzione generale antimafia istituita presso la Corte di Cassazione e presieduta dal procuratore nazionale antimafia. Detto procuratore svolge un’attività di coordinamento fra le varie direzioni distrettuali antimafia, avocando a se le indagini nelle quali registra un’ingiustificata inerzia ovvero una violazione del dovere di coordinamento fra le varie procure distrettuali.