La rimessione del processo, disciplinata dall’ art. 45 c.p.p., comporta il trasferimento del processo in una sede diversa da quella del giudice originariamente competente per territorio (come si può notare, in questo caso ad essere interessato dalla situazione di incompatibilità non è il giudice, persona fisica, ma l’ intero ufficio giudicante). Il presupposto per la rimessione è dato dal crearsi di gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo, in quanto suscettibili di pregiudicare la libera determinazione delle persone, la sicurezza pubblica ovvero suscettibili di determinare motivi di legittimo sospetto.
Legittimati a chiedere la rimessione sono il procuratore generale presso la Corte d’ appello, il pubblico ministero presso il giudice che procede e l’ imputato. La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del giudice procedente ed entro 7 gg. deve essere notificata alle altre parti; il giudice, ricevuta la richiesta, deve trasmetterla, immediatamente, alla Corte di cassazione e disporre, con ordinanza, la sospensione del processo.
Fatto ciò, il Supremo Collegio, dopo aver assunto le necessarie informazioni, decide, in camera di consiglio, accogliendo o meno la richiesta: se la accoglie, rimette il processo ad un giudice, egualmente competente per materia, il cui ufficio abbia sede nel capoluogo di un diverso distretto di Corte d’ appello; se, invece, la Corte dichiara inammissibile la richiesta avanzata dall’ imputato, questi potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.