L’unica specie di invalidità che viene disciplina in modo compiuto dal c.p.p. è la nullità di essa si occupano gli articoli 177-186 del c.p.p.

L’articolo 177 introduce il principio fondamentale della nullità: il principio di tassatività, in base al quale la nullità può essere comminata solamente nei casi previsti dalla legge. Ne consegue un divieto per l’interprete di estendere le ipotesi di nullità in via analogica.

E’ possibile distinguere due grandi generi di invalidità a seconda che siano previsti da specifiche disposizioni normative ovvero rientrino nelle c.d. ipotesi di nullità generale.

Le nullità di ordine generale: ricorrono quando vengono violati dei modelli comportamentali o delle prescrizione generali, previste dalla legge a pena di nullità. Si pensi ad esempio alle condizioni generali affinché il giudizio del giudice possa considerarsi valido, in particolare le regole sulla capacità del giudice e sul numero di giudici necessari a formare i vari organi giurisdizionali previsti dalla legge; ancora si pensi alla necessità che il processo sia avviato su iniziativa del P.M. il quale deve far parte del procedimento a pena di nullità; infine si pensi alla necessità che l’imputato partecipi al processo a pena di nullità, sempre a pena di nullità sia assistito da un difensore ecc.

Le nullità c.d. speciali: che ricorrono quando la nullità discende dall’applicazione di una specifica disposizione normativa (si pensi ad es. alla nullità comminata nei confronti degli atti privi di motivazione adottati dal giudice).

 

Il regime giuridico delle nullità: le nullità assolute, le nullità intermedie e le nullità relative

Il codice di procedura penale, agli articolo 179,180 e 181, distingue tre tipologie di nullità:

A) La nullità assoluta (articolo 179):essa presenta alcune caratteristiche fondamentali che possono essere così riassunte:

  1. E’ assolutamente insanabile: non è possibile l’adozione di una sanatoria, come avviene invece per le ipotesi di nullità intermedia e relativa.
  2. E’ rilevabile d’ufficio oltre che deducibile dalle parti (non si tratta di una caratteristica esclusiva della nullità assoluta, anche per la nullità intermedia e per alcune ipotesi di nullità relativa è prevista la rilevabilità d’ufficio).
  3. E’ rilevabile in ogni stato e grado del procedimento: questa è una caratteristica esclusiva della nullità assoluta.

Per quanto riguarda l’identificazione delle ipotesi di nullità assoluta, sicuramente rientrano in questa categoria:

  1. Le nullità di ordine generale relative alla condizione di capacità del giudice o al numero di giudici necessari a formare i diversi organi giurisdizionali.
  2. Le nullità di ordine generale relative alla necessaria iniziativa del pubblico ministero.
  3. Le nullità generali relative alla necessaria citazione, partecipazione e difesa dell’imputato.
  4. Le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge, così come prevede espressamente l’articolo 179 comma 2 del c. p.p.

 

B) La nullità a regime intermedio (articolo 180): anche in questo caso è utile descriverne le caratteristiche fondamentali:

    1. E’ possibile che venga adottata una sanatoria (analogamente a quanto avviene per le nullità relative).
    2. Può essere rilevata d’ufficio, oltre che dedotta dalle parti (analogamente alle nullità assolute).
    3. Può essere rilevata d’ufficio o dedotta dalle parti solamente entro i limiti temporali fissati dal legislatore (per gli atti compiuti prima del giudizio, la nullità deve essere rilevata/dedotta prima che intervenga sentenza di primo grado; per gli atti compiuti nel giudizio, prima dell’adozione della sentenza del grado successivo. In realtà i termini per la rilevazione d’ufficio e la deduzione delle parti non sono gli stessi:

-)Il giudice, infatti, può rilevare d’ufficio la nullità anche in sede di deliberazione della sentenza.

-)le parti, invece, consumano tutti i loro poteri (compresa la possibilità di dedurre la nullità) con la dichiarazione di chiusura del dibattimento, cioè prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio.

A questo punto viene da domandarsi che cosa accada se la nullità viene dedotta entro i termini previsti dalla legge ma il giudice non la dichiari. Secondo la dottrina maggioritaria, la nullità può essere dichiarata dal giudice del grado successivo senza la necessità che sia proposta una nuova deduzione.

Per quanto riguarda l’identificazione delle ipotesi di nullità intermedia, l’articolo 180 stabilisce che sono tali: “quelle nullità di ordine generale che non possono essere ricondotte alla categoria della nullità assoluta”. A fianco ad esse. Debbono essere ricomprese anche le nullità speciali per le quali la legge prevede l’applicazione della disciplina tipica della nullità intermedia.

 

C) La nullità relativa: ai sensi dell’articolo 181 del c.p.p. la nullità può essere relativa, solamente quando tale forma di nullità è comminata da una specifica disposizione legislativa (la nullità relativa, per ciò, può essere solo una nullità speciale). Per quanto riguarda le caratteristiche della nullità relativa:

  1. Può essere rilevata solamente su eccezione di parte: questa caratteristica è stata criticata dalla dottrina la quale ha sostenuto che impedire al giudice di rilevare d’ufficio la nullità, comporta il rischio che essa non solo perduri nelle successive fasi del giudizio ma soprattutto che le parti possano dedurre la nullità solamente con lo scopo di allungare i tempi del processo. Esiste un eccezione alla regola della non rilevabilità d’ufficio: è possibile rilevare d’ufficio le nullità dell’ordinanza che dispone una misura cautelare (quando la nullità deriva da mancanza dei requisiti di contenuto previsti dalla legge ovvero da mancata indicazione delle circostanze su cui si fonda concessione misura cautelare).
  2. Può essere proposta entro ristretti limiti temporali previsti dalla legge: questi limiti sono stati introdotti proprio per evitare che le parti andassero ad abusare del loro potere di dedurre le nullità

-)Le nullità relative concernenti gli atti delle indagini preliminari, gli atti compiuti nell’incidente probatorio e gli atti dell’udienza preliminare: devono essere eccepire prima del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare (o in assenza di questo provvedimento, nel momento in cui vengono discusse le questioni preliminari al dibattimento, cioè subito dopo la costituzione delle parti).

-)le nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio, gli atti preliminari al dibattimento

: debbono essere eccepite nel momento in cui vengono discusse le questioni preliminari al dibattimento.

-)Le nullità relative che si verificano nel giudizio: devono essere eccepite impugnando la sentenza (in questo modo le nullità si convertono in motivi di impugnazione).

 

Deducibilità e sanatoria delle nullità

La disciplina dei limiti di deducibilità deve essere nettamente distinta da quella delle sanatorie.

I limiti di deducibilità, impongono che la nullità non può essere eccepita, ai sensi dell’articolo 182 del c.p.p da chi abbia concorso al verificarsi della causa di nullità o comunque non abbia interesse a che venga osservata la disciplina violata; da chi non abbia rispettato i termini di deducibilità previsti dalla legge penale.

La sanatoria, ai sensi dell’articolo 183 e 184 del c.p.p., presuppone l’esistenza di una nullità sanabile (quindi una nullità relativa o una nullità relativa) che non sia ancora stata pronunciata. A questo punto se prima che viene pronunciata la nullità viene compiuto un atto o viene ad esistenza un fatto che va a completare l’atto nullo, la nullità potrà essere sanata. Il codice distingue due tipi di sanatoria.

Una sanatoria generale che può essere utilizzata per qualunque tipologia di atto. In questa categoria rientrano le due ipotesi di sanatoria previste dall’articolo 183 del c.p.p.: quando la parte che può eccepire la nullità dell’atto ha rinunciato a procedere all’eccezione ovvero ha accettato il contenuto dell’atto (la c.d. acquiescenza) e quando la parte ha esercitato la facoltà il cui mancato esercizio era il presupposto dell’azione di nullità.

In tutte queste ipotesi la sanatoria opera automaticamente, senza che sia necessaria un’apposita declaratoria giudiziale.

Una sanatoria speciale può essere utilizzata solamente per determinate categorie di atti. Si pensi come esempio alla sanatoria speciale, prevista dall’articolo 184 del c.p.p., in materia di nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.

Per quanto riguarda la citazione, in questo caso la nullità è sanata se la parte interessata è comparsa (si considera comparsa la parte che si presenta personalmente e volontariamente in udienza) ovvero ha rinunciato a comparire (cioè ha esplicitamente dichiarato che non comparirà in udienza, autorizzando che essa si svolga in sua assenza).

 

Gli effetti derivanti dalla declaratoria di nullità

Una volta che il giudice abbia accertato la sussistenza di una causa di nullitàe la mancanza delle sanatorie di cui al par. precedente, egli provvederà a dichiarare l’invalidità in questione mediante una declaratoria di nullità.

Per quanto riguarda l’identificazione degli effetti della declaratoria di nullità, essi sono: l’automatica caducazione degli effetti precari dell’atto (cioè degli effetti dell’atto che non si sono ancora esauriti); ai sensi del comma 1 dell’articolo 185 la nullità di un atto travolge anche gli altri atti che dipendono da questo. Si parla in questi casi di nullità derivata. Affinché si applichi questa disciplina è necessario che fra l’atto viziato e l’atto derivato vi sia un rapporto di consecutività e di dipendenza; la possibilità che il giudice disponga la rinnovazione.

La rinnovazione potrà essere disposta dal giudice solamente quando l’atto risulta utile nel processo e quanto non sia surrogabile (è invece possibile la rinnovazione anche quando l’atto è ripetibile); l’automatica regressione del procedimento allo stato o al grado del processo in cui è stato compiuto l’atto nullo (questa regola vale solamente se la nullità colpisce un atto di natura propulsiva, cioè un atto necessario alla prosecuzione del processo nelle sue varie fasi. Non trova invece applicazione quanto colpisce un atto di natura probatoria).

 

Le invalidità che si sottraggono o derogano alla tassatività: l’inesistenza e l’abnormità

Da quanto abbiamo detto nei paragrafi precedenti, è possibile concludere che ai sensi del c.p.p. è possibile distinguere tre cause di invalidità: la nullità, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità.

A fianco a queste cause di invalidità “codificate”, esistono anche due cause di invalidità “non codificate”.

L’inesistenza: un atto è inesistente quando manca dei requisiti minimi per essere considerato esistente (si pensi ad esempio alle sentenze prive di dispositivo ovvero agli atti compiuti dal soggetto incapace di intendere e volere).

L’inesistenza non solo può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (al pari delle ipotesi di nullità assoluta), ma impedisce anche il passaggio in giudicato della sentenza (che qualora sia avvenuto si qualificherà come un giudicato apparente).

L’abnormità: questa forma di invalidità riguarda solamente gli atti aventi natura decisoria (quindi gli atti adottati dall’autorità giurisdizionale). Sono abnormi quegli atti adottati dall’autorità giurisdizionale al di fuori da qualunque parametro normativo e con uno scopo del tutto estraneo a quelli previsti dalla legge.

L’atto abnorme può essere impugnato direttamente in Cassazione; a differenza dell’inesistenza, l’abnormità non può essere fatta valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza.