L’interrogatorio, essendo preordinato all’esercizio del diritto di autodifesa costituzionalmente garantito dell’indagato, è un momento fondamentale del procedimento penale. Occorre quindi prendere in considerazione due disposizioni fondamentali:
- art. 64, che sancisce le regole generali per l’interrogatorio:
- il libero intervento nell’interrogatorio (co. 1);
- il divieto di influenza sulla libera autodeterminazione (co. 2);
- obbligatorietĂ di una serie di avvisi (co. 3). Il pubblico ministero, in particolare, ha il dovere di avvisare il sottoposto alle indagini che:
- le sue dichiarazione potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- ha la facoltĂ di non rispondere ad alcuna domanda;
- qualora renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà a riguardo l’ufficio di testimone.
L’obbligatorietà di questi avvisi è tale che la loro inosservanza comporta l’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni rese.
- art. 65, che prende in considerazione l’interrogatorio nel suo merito, stabilendo che in capo al pubblico ministero grava l’obbligo di:
- rendere noti all’imputato, in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, gli elementi di prova esistenti contro di lui e le fonti di prova, a patto che questo non rechi pregiudizio alle indagini (co. 1).
- invitare l’imputato a rispondere alle sue domande, caso questo in cui può accadere che (co. 2):
- l’indagato si avvalga della facoltà di non rispondere, cosa di cui deve essere fatta menzione nel verbale;
- l’indagato decide di rispondere, caso in cui saremo di fronte ad una confessione, con riguardo alla quale non esiste l’obbligo di dire la verità .
Fermo restando il fatto che dire il falso rischia di divenire controproducente, l’indagato ha la possibilità di mentire, senza per questo incorrere in alcun reato. Tale possibilità , tuttavia, incontra due limiti, che si richiamano al divieto di sviamento della giustizia:
- non può simulare un reato, ossia affermare falsamente l’esistenza di un reato;
- non può calunniare un’altra persona.