Partendo dalla constatazione fattuale per cui la maggior parte delle denuncie sono fatte contro ignoti, occorre distinguere il momento della registrazione della notizia di reato (art. 335) da quello dell’attribuzione del  reato ad un soggetto preciso. Occorre quindi tenere ben distinte le figure:

  • dell’indagato, ossia del soggetto iscritto nel registro delle notizie di reato;
  • dell’imputato, ossia del soggetto al quale è attribuito il reato (art. 60 co. 1).

 L’imputazione, come detto, necessita dell’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e dell’indicazione delle norme di legge violare e della persona alla quale il reato è addebitato (art. 417). Il codice, in particolare si sofferma sulla qualità di imputato stabilendo che:

  • la qualitĂ  di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo finchĂ© (art. 60 co. 2):
    • non sia piĂą soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere;
    • sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna;
    • sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;
  • la qualitĂ  di imputato si assume nuovamente in caso di  revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo  (co. 3).

Il nostro ordinamento si sofferma particolarmente sulla distinzione tra la figura dell’indagato e quella dell’imputato, la quale, peraltro, risulta evidente nel disposto dell’art. 61, che estende alla persona sottoposta alle indagini preliminari (indagato) ogni diritto, garanzia o disposizione relativa all’imputato. Tale atteggiamento persegue principalmente due obiettivi:

  • la necessitĂ  che il pubblico ministero assuma una posizione definitiva sull’addebito soltanto al momento della domanda di rinvio a giudizio, ossia quando sussiste una base probatoria tale da permettergli di chiedere la condanna al giudice;
  • la necessitĂ  di utilizzare una terminologia il piĂą possibile neutra e non pregiudizievole.

Dobbiamo ricordare, tuttavia, che l’equiparazione tra imputato ed indagato opera anche nei suoi aspetti pregiudizievoli (es. misure cautelari).

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