L’ astensione
Il p.m., proprio perché riveste la qualità di parte processuale e non quella di soggetto imparziale, non può essere ricusato, a differenza dell’ organo giudicante; al contempo, però, il p.m. ha facoltà di astenersi dal procedimento:
• nel caso in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza (art. 52 c.p.p.);
• qualora abbia un qualche interesse nel procedimento o sia procuratore di una delle parti private ovvero sia in rapporto di inimicizia grave con taluna di esse o qualora uno dei suoi prossimi congiunti risulti danneggiato dal reato [art. 36, lett. a), b), d), e) c.p.p.].
Ora, se a volersi astenere è uno dei magistrati dell’ ufficio, sulla relativa dichiarazione deciderà il titolare dell’ ufficio stesso (accolta la dichiarazione di astensione, il magistrato astenuto verrà sostituito con un altro magistrato appartenente al medesimo ufficio); se, invece, a volersi astenere è proprio il titolare, sulla relativa richiesta deciderà il titolare dell’ ufficio superiore (accolta la dichiarazione di astensione, il titolare dell’ ufficio verrà sostituito con un altro magistrato del p.m. appartenente ad un ufficio, egualmente competente per materia, ma che sia costituito presso un giudice territorialmente diverso da quello cui è affidata la cognitio causae).
Il potere di avocazione
Allo scopo di garantire l’ obbligatorietà dell’ esercizio dell’ azione penale, la legge (art. 372 c.p.p.) riconosce ed affida al procuratore generale presso la Corte di appello il potere di avocare a sé le indagini preliminari, qualora si determini una stasi o si avverta un inadeguato svolgimento nelle attività investigative (si pensi, ad es., al caso in cui il titolare dell’ ufficio non provveda tempestivamente alla sostituzione del magistrato che si sia astenuto o al caso in cui il p.m. procedente non eserciti l’ azione penale o non richieda l’ archiviazione nel termine stabilito dalla legge; ovvero, ancora, al caso in cui, trattandosi di indagini collegate, il coordinamento tra i diversi uffici non risulti effettivo). Disposta l’ avocazione, con decreto motivato, tutte le attività di indagine verranno compiute dai magistrati della procura generale.
Potere di avocazione è concesso, infine, anche al procuratore nazionale antimafia (nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), qualora non sia stato possibile assicurare e rendere effettivo il coordinamento tra i procuratori distrettuali interessati. Disposta l’ avocazione, con decreto motivato, il procuratore nazionale procederà al compimento delle indagini, personalmente o delegando un apposito magistrato della direzione nazionale antimafia.